Nuovo Codice Appalti: per gli ingegneri (CNI) il testo è positivo ma con alcune criticità

Le nuove regola sui lavori pubblici non piacciono a tutti o quasi. Nonostante le evidenti difformità rispetto alla legge delega (una su tutte la centralità d...

28/04/2016

Le nuove regola sui lavori pubblici non piacciono a tutti o quasi. Nonostante le evidenti difformità rispetto alla legge delega (una su tutte la centralità del progetto che non è stata agevolata o almeno considerata), il palese atteggiamento di chiusura durante la fase di elaborazione del testo del decreto e alcune ombre che renderanno impossibile la gestione di una fase transitoria (che non esiste), il testo contiene anche aspetti positivi.

Aspetti positivi e criticità che vengono riportati nelle parole del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Armando Zambrano: "Un testo che contiene aspetti positivi ma anche elementi di criticità soprattutto per quanto attiene le attività dei professionisti tecnici”.

Speciale Codice Appalti

Nonostante l'assenza di una disciplina speciale per i servizi di Architettura e di ingegneria, i cui contenuti vengono frastagliati negli articoli 23, 46 e 95, positivo è per il Presidente Zambrano l'affidamento dei lavori sulla base di un progetto esecutivo e molto positiva la forte riduzione del ricorso all’appalto integrato. Importante è anche la "ridefinizione del ruolo delle Amministrazioni Pubbliche relativamente alla fase di programmazione e di controllo dell’esecuzione, con esclusione della progettazione dall’incentivo del 2% per i dipendenti tecnici interni. Non è più prioritaria la progettazione interna alla PA, col conseguente affidamento di tale attività a tecnici esterni".

Scarica il testo del D.Lgs. n. 50/2016

In realtà, all'interno del nuovo Codice, nonostante l'eliminazione dell'incentivo del 2% alla progettazione interna alla P.A., resta la possibilità che gli incarichi vengano affidati, indifferente, a professionisti interni o esterni alla stazione appaltante. Il 2% resta invece per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art. 113 d.lgs. n. 50/2016).

"Tra gli altri punti che giudichiamo positivamenteha continuato Zambranoc’è il ruolo dell’Anac che predisporrà la regolamentazione di dettaglio tramite linee guida e definirà le regole per la qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti. Per operare al di sopra dei 40mila euro per i servizi e al di sopra dei 150mila per i lavori le Stazioni Appaltanti dovranno possedere la qualifica Anac. Infine, bene anche l’introduzione graduale del BIM, che da tempo noi chiedevamo, l’abolizione della cauzione per la progettazione e la rideterminazione del sottosoglia".

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Le criticità del Provvedimento

"Tuttaviaha precisato Zambranodobbiamo registrare anche alcune significative ombre. In generale il nuovo Codice Appalti non affronta compiutamente problemi della qualità della progettazione e la dignità del lavoro dei progettisti. Sarà stato per lo scarso tempo a disposizione o la necessità di semplificare, ma abolire la disciplina speciale di cui godevano i servizi di ingegneria e architettura – presente nel precedente codice – che consentiva di distinguerli dai servizi di altra natura, è stato un errore. Questo, per esempio, determina dei problemi per quanto riguarda la mancanza di regole specifiche per i requisiti di partecipazione dei professionisti, diversi da quelli delle imprese. Ci preoccupa, in particolare una possibile interpretazione che rende applicabile anche ai SIA dell’arco temporale triennale previsto per i curricula, come previsto per le imprese, e che a nostro avviso non deve essere considerato. Su questo tema va sicuramente aperto un confronto, sulle linee guida, per meglio precisare i requisiti".

Il decreto Parametri

"Inoltre - continua il Presidente del CNI - siamo molto delusi dal fatto che, a differenza della legge delega, sembra non più obbligatorio fare riferimento al cosiddetto “decreto parametri” per la determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta, ritenuto punto essenziale, anche dall’ANAC e dal Ministro della Giustizia, per il rispetto di principi di legalità e correttezza“.

In ogni caso – conclude Zambrano – il CNI e la Rete delle Professioni Tecniche lavoreranno da subito sia sul fronte dell’emanazione delle linee guida Anac sia su quello del decreto correttivo, al fine di eliminare tutte le ombre, ottenendo così un Codice Appalti davvero moderno ed efficace”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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