Nuovo Codice Appalti: vuoto normativo per il Direttore dei Lavori

Mentre siamo in attesa di conoscere il testo ufficiale della nota congiunta che i due presidenti Ermete Realacci e Altero Matteoli delle commissioni Ambiente...

02/08/2016

Mentre siamo in attesa di conoscere il testo ufficiale della nota congiunta che i due presidenti Ermete Realacci e Altero Matteoli delle commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato hanno inviato ad ANAC in riferimento alle principali criticità rilevate sulle prime 5 linee guida approvate (leggi articolo), non possiamo non sottolineare ancora una volta il vuoto normativo che il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ha causato nella direzione dei lavori.

Dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, è stata abrogata la Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010 (articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 50/2016) con la conseguenza che si è creato un vuoto relativo alle disposizioni per la Direzione dei lavori ed, in particolare alle disposizioni ed agli ordini di servizio, alla consegna dei lavori, alla esecuzione dei lavori in senso stretto ed al subappalto.

In pratica dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice sono stati abrogati gli articoli dal 147 al 170 del D.P.R. n. 207/2010 e della circostanza non si era accorta neanche l’ANAC che, nelle relative linee guida poste in consultazione, aveva inserito tali articoli tra quelli che sarebbero stati abrogati con l’approvazione delle linee guida. L’ANAC si è, poi, accorta della disattenzione (che noi avevamo già segnalato in un articolo del 9/5/2016 (leggi articolo) in cui scrivevamo “In questo momento, dunque, per i lavori i cui bandi siano stati pubblicati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 non è vigente alcuna norma relativa alla direzione dei lavori, all’esecuzione dei lavori, ed ai lavori in economia con il risultato che il direttore dei lavori di turno non ha alcuna norma di riferimento, per esempio, per una consegna dei lavori, per eventuali differenze riscontrate durante la consegna, per la sospensione e ripresa dei lavori, per eventuali nuovi prezzi, per l’accettazione dei materiali”) e ha provveduto a rettificare le linee guida approvate dopo gli esiti della consultazione, cassando dal paragrafo delle abrogazioni gli articoli dal 147 al 170.

In definitiva, da oltre 3 mesi, essendo stati abrogati i citati articoli e non essendo stata prevista nessuna norma transitoria nell’articolo 216 del nuovo Codice, ogni direttore dei lavori potrà decidere autonomamente senza alcun riferimento normativo.

Potremmo sbagliarci ma crediamo di essere nel giusto affermando che si tratti di un altro svarione normativo.

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata