Nuovo Codice appalti: Documento di gara unico europeo

Come disse Galileo “E pur si muove!”. Lui, ovviamente, si riferiva alla terra mentre noi, più semplicemente, ci riferiamo ai provvedimenti attuativi del codi...

25/07/2016

Come disse GalileoE pur si muove!”. Lui, ovviamente, si riferiva alla terra mentre noi, più semplicemente, ci riferiamo ai provvedimenti attuativi del codice dei contratti.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento europeo, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016.

Certo non è comprensibile come il Ministero non abbia, ancora rispettato tutte le scadenze relative ai provvedimenti attuativi previste all’interno del nuovo Codice e si sia limitato, ad oggi, alla modifica ed integrazione del DGUE che poteva essere già utilizzato nella versione europea ma meglio così che niente pur restando in attesa dei tanti provvedimenti che dovrebbero mettere a regime il nuovo Codice.

Con l’articolo 85 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), viene, di fatto, recepito in ambito nazionale il Documento di gara unico europeo (anche se, in verità, la norma era del tipo self-executing e, quindi, già in vigore dal mese di gennaio di quest’anno), ed in riferimento a quanto dettato nelle istruzioni allegate al Regolamento UE è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

In pratica, dunque, con le nuove Linee guida il Ministero intende fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

La finalità del DGUE è quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il comunicato contiene i seguenti paragrafi:

  1. Premesse
  2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE
  3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE.

Ricordiamo, poi, che, al fine di semplificare la vita agli operatori del settore, la Commissione europea ha pubblicato online gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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