Nuovo Codice appalti e Periodo transitorio: nuove FAQ dall’ANAC
Con un comunicato dell’8 giugno 2016, il presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha precisato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, l’Au...
Con un comunicato dell’8 giugno 2016, il presidente dell’ANAC
Raffaele Cantone ha precisato che, a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità ha
ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione
all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla
disciplina applicabile nel periodo transitorio.
Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai
numerosi quesiti pervenuti, garantendo l’unitarietà e l’organicità
delle indicazioni operative e interpretative fornite e l’immediata
fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori
economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di
predisporre apposite FAQ (allegate alla presente notizia).
Le FAQ si riferiscono al periodo transitorio e sono le seguenti.
Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze
1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i
Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono
procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture senza limitazioni di importo?
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non
capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per
svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo
transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l.
18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In
particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35,
nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo
superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non
capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere
all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente, se
disponibili. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti
Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al
comma 4 dell’art. 37. Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA
procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante
aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.
2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità
provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di
Provincia?
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG
ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e
autonomamente:
- agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
- all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui 2 all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli
affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del
Codice?
A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi
sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del
Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle
norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista
dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e
introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la
pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di
affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art.
143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la
disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di
aggregazione e centralizzazione delle committenze. In
considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi
di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti
di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme
associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza.
Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art.
32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi
enti locali (art. 31 TUEL).
Art. 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione
dei consorzi fino all’adozione delle linee guida previste dall’art.
83, comma 2, del Codice?
I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono
individuati, in linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre,
l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee
guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono
anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai
consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010.
Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che
disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare,
l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la
qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni
dell’art. 36, comma 7, del Codice.
Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti.
1. Come si procede all’emissione dei certificati di
esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei
nuovi modelli da parte dell’Autorità?
Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di
lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte
secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati
dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte
dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito
dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di
esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti
all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura
del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico
disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.
Art. 213, comma 9 – Autorità Nazionale Anticorruzione
1. Quali modalità devono essere seguite per
l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento
svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema
per l’acquisizione del CIG?
Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs.
50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a
disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta
corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà
avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle
tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente
dell’11/5/2016.
2. Come devono essere assolti gli obblighi di
comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità
con cui sono stabilite le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
trasmettere all’Osservatorio medesimo?
Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le
modalità di funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli
obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti,
nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere
generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del
Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigenza del
d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del
nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi
del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non
trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei
modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà
avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle
tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente
dell’11/5/2016.
Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati
prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i
quali siano disposte modifiche contrattuali?
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore
del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il
divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il
rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi
già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi
complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche –
purché limitate al tempo strettamente necessario per
l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia
prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le
disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie
relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata
in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che
per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo
CIG.
2. Quale disciplina si applica in caso di procedure
negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del d.lgs.
163/06 andate deserte?
Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in
applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett.
a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare
bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della
presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della
mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le
disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata sia
tempestivamente avviata.
3. Quale disciplina si applica in caso di procedure
negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo
Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la
selezione dei concorrenti da invitare?
Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle
procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per
le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del
d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato)
finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a
presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione
dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura
negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di
ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano
intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la
procedura di gara.
4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti
diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi
quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con
una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità,
indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli
artt. 122 e ss.
Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di
accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il
19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e
secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in
combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi
le disposizioni del d.lgs. 163/06.
5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a
convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti
aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle
vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il
19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e
secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in
combinato disposto degli artt. 122 e ss.
In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati
pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità
obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del
d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss.
continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.
6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di
finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i
servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs.
163/06 e all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del
vecchio Codice?
L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo
153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di
pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in
vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità
economica e finanziaria e di approvazione da parte
dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La
mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e
degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il
rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del
progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di
impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica. Nel caso in
cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti
preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione,
alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni
del d.lgs. 163/06. Le proposte relative alla realizzazione in
concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per
cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere
nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art.
183, comma 15, del Codice. In forza della previsione contenuta
nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della
parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso
l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.
Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e
per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data
di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione
normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione
uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le
iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta
la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad
applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato
individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara,
si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno
necessariamente essere riavviate sulla base della nuova
normativa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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