Nuovo Codice dei Contratti: arrivano i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata
Arrivano i primi due pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata allo schema di Decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su ...
Arrivano i primi due pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata allo schema di Decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e si tratta di due pareri positivi ma con luci ed ombre.
Sembra che il parere del Consiglio di Stato vada nella direzione di una richiesta di un periodo transitorio di tre mesi in cui continuerà a essere vigente l’attuale regolamento n. 207/2010.
Più dettagliate le notizie che arrivano dalla Conferenza unificata di ieri che sembra abbia espresso un parere positivo, ma condizionato all’approvazione di alcune modifiche tra le quali spicca la richiesta di differire l’entrata in vigore del provvedimento di tre mesi. Anche le Regioni, quindi, come il Consiglio di Stato sollevano il problema dei tempi per l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Nel parere delle Regioni sembra che ci sia, anche, la richiesta di circa 20 modifiche tra le quali quelle relative al subappalto, alle commissioni giudicatrici, al soccorso istruttorio, ai lavori sotto soglia, all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica, alla verifica dei requisiti, al certificato di regolare esecuzione ed all’avvalimento.
Il parere è incentrato soprattutto sul problema dei tempi e nello stesso viene sottolineati che “la legge delega è entrata in vigore solo il 28 gennaio di quest’anno, residuando solo tre mesi per la redazione del testo del nuovo Codice e per l’acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari». Per questo motivo, allora, «si segnala come essenziale il differimento dell’entrata in vigore delle nuove norme di almeno 90 giorni rispetto alla pubblicazione, al fine di consentire alle stazioni appaltanti di assimilare le rilevanti novità della riforma e soprattutto di adeguare la propria struttura e i processi organizzativi-amministrativi». Senza un differimento di tre mesi per l’entrata in vigore del provvedimento c’è il serio pericolo di blocco del mercato.
Alla richiesta del differimento dell’entrata in vigore del decreto legislativo la Conferenza unificata ha condizionato il parere positivo ad alcune modifiche ritenute essenziali.
Subappalto - Viene, anzitutto, richiesta una precisazione sul subappalto, finalizzata a riportare nel perimetro dell’articolo 105 dello schema di decreto legislativo tutti i contratti ed i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione del contratto, tagliando una serie di limiti oggi presenti nel provvedimento.
Soccorso istruttorio - La richiesta è quella di far intervenire l’Anac, con proprie linee guida, per individuare “nel rispetto del principio di parità di trattamento degli operatori economici, le carenze e le irregolarità per le quali è possibile fare ricorso al soccorso istruttorio”.
Commissioni giudicatrici - La richiesta è
quella di modificare la norma sulle commissioni giudicatrici,
perché potrebbe comportare seri problemi nell’attività dei soggetti
aggregatori, a causa del ricorso troppo massiccio alle commissioni
esterne. Servirebbero, allora, dei correttivi, ad esempio
precisando che i commissari esterni Anac vanno inseriti “solo
in caso di oggettiva necessità”.
Mezzi di comunicazione elettronica - In
riferimento all’articolo 40 dello schema di decreto legislativo in
cui è previsto l’obbligo immediato di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronica per le procedure svolte da centrali di
committenza la richiesta è quella di dare più tempo alle stazioni
appaltanti di organizzarsi, spostando i nuovi vincoli almeno al
2017.
Verifica dei requisiti - Per i contratti sotto i 40mila euro andrebbe semplificata la verifica dei requisiti.
Certificato di regolare esecuzione - La modifica richiesta è quella di dare la possibilità di sostituzione del certificato di collaudo solo per opere al di sotto al di sotto del milione di euro e solo a discrezione della stazione appaltante mentre nell’articolo 102, comma 2 dello schema di decreto legislativo il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione sempre per tutte le opere al di sotto della soglia comunitaria.
Avvalimento – Per quanto concerne l’avvalimento, “al fine di poter verificare la veridicità delle dichiarazioni dell’offerente, occorre prevedere la produzione del contratto d’avvalimento che deve indicare risorse e mezzi”.
In allegato il parere della Conferenza unificata.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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