Nuovo Codice dei contratti: Andiamo avanti come le lumache

Mentre tutto tace sui tanti provvedimenti per i quali sia l’ANAC che il MIT devono adeguare alle condizioni espresse dal Consiglio di Stato, per i provvedime...

10/10/2016

Mentre tutto tace sui tanti provvedimenti per i quali sia l’ANAC che il MIT devono adeguare alle condizioni espresse dal Consiglio di Stato, per i provvedimenti attuativi previsti nell’articolato del Codice, si va avanti come le lumache ed arrivano alcune notizie in merito alle tre linee guida sulle quali l’ANAC il 10 giugno aveva avviato le consultazioni online che scadevano il 27 giugno. Sono trascorsi oltre tre mesi ma, finalmente, possiamo conoscere i contributi pervenuti su:

Si tratta di tre linee guida, previste nell’articolato del nuovo codice dei contratti, che avrebbero dovuto essere pubblicate entro il 18/7/2016. Presumiamo che le stesse saranno trasferite sia alle competenti commissioni parlamentari che al Consiglio di Stato per i pareri e non possiamo, quindi, fare alcuna ipotesi sulla pubblicazione definitiva.

Da indiscrezioni sappiamo, comunque, che:

  • per i “Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese”, l’ANAC, a seguito delle osservazioni ricevute, ha ritenuto opportuno ritirare il documento a suo tempo posto in consultazione per evitare il rischio di creare un'ulteriore barriera di accesso al mercato, una sovrapposizione con le norme che regolano la qualificazione e l'esclusione dalle gare, il pericolo di penalizzare soltanto alcune categorie di imprese;
  • per le linee guida sui sistemi di monitoraggio non abbiamo nessuna novità e restiamo, sempre, in attesa del nuovo testo che, modificato in riferimento alle osservazioni pervenute, sarà inviato alle competenti commissioni parlamentari ed al Consiglio di Stato.

Diversa è, invece, al situazione delle “Linee guida per l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c)” del Codice per le quali, l’ANAC ha già predisposto la versione post consultazione che è stata già inviata alle Commissioni parlamentari ed al Consiglio di Stato. A seguito della consultazione, il testo è stato modificato in molti punti ed, anche, l’impostazione generale ha, adesso, una formulazione più vicina ad una di tipo “normativo”. Come elementi di esclusione dalla gare restano confermate le carenze relative a interventi promossi da amministrazioni diverse da quella che ha bandito la nuova gara per cui l'impresa intende concorrere e l'ANAC ha chiarito che devono essere valutati “gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionali “ anche se è precisato che restano fuori, comunque, i casi episodici in quanto “rilevano se sono sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali”. Le carenze che dovranno essere valutate saranno le tre di seguito elencate:

  • le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto;
  • i gravi illeciti professionali nello svolgimento di una procedura di gara;
  • altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità dell'operatore economico.

Per tutte e tre le precedenti situazioni, nel documento predisposto dall’ANAC vengono proposti alcuni esempi di comportamenti scorretti da valutare ai fini dell'esclusione.

Nel nuovo documento è precisato, poi, che, se la Pa decide per l’esclusione di un’impresa deve darne immediata comunicazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal codice per le mancate comunicazioni (da 250 a 25.mila euro). L’esclusione, poi, potrà arrivare soltanto al termine di un procedimento in contraddittorio con l'impresa interessata.

Numerose altre novità rispetto al testo posto in consultazione tra le quali:

  • cancellazione  dei reati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal codice;
  • eliminato il riferimento ai commissariamenti per fatti di corruzione o infiltrazioni mafiose.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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