Nuovo Codice dei contratti: Cantone interviene sui motivi di esclusione (art. 80)

Raffaele Cantone Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) interviene sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2...

14/11/2016

Raffaele Cantone Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) interviene sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.

Il Presidente Cantone interviene sull’argomento con un comunicato datato 26 ottobre in cui in merito all’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, commi 1 e 3), precisa che l’art.  80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma prevede che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto di condanna  sono stati emessi:

  • nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si  tratta di impresa individuale;
  • del socio o del direttore tecnico, se si tratta  di società in nome collettivo;
  • dei soci accomandatari o del direttore tecnico,  se si tratta di società in accomandita semplice.

Nel caso in cui si tratti di  altro tipo di società, la causa di esclusione è riferita, invece, ai «membri del consiglio di amministrazione cui  sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai  «soggetti muniti di poteri di  rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al  socio persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con  meno di quattro soci.

Nello stesso comunicato è, poi, precisato che in merito all’ambito soggettivo del motivo di esclusione attinente  alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure  di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84  del D.lgs. n. 159/2011 (art. 80, commi 2), l’art.  80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione  e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto  avveniva in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06.  Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti  alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.

Sempre nel comunicato è precisato che, in riferimento alle modalità di dichiarazione, il  possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato  dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del  modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti  indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Per ultimo, il comunicato, in riferimento alla verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei  motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione, precisa che, in  assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità  delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul  possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni  operative dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 (richiamato dal DGUE). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della  procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali  e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla  base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la  completezza e conformità a quanto prescritto dal bando.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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