Nuovo Codice dei contratti: Conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di gara

E’ stata pubblicata una sentenza del TAR Pescara 9 gennaio 2017, n. 21 relativa all’articolo 42 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016; n...

11/01/2017

E’ stata pubblicata una sentenza del TAR Pescara 9 gennaio 2017, n. 21 relativa all’articolo 42 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016; nel dettaglio il comma 2 dell’art. 42 disciplina le modalità per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Nella sentenza è precisato che il citato comma 2 chiarisce che “costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62” ed opera un rinvio ampliativo ed esemplificativo e non limitativo, come si evince dall’uso della locuzione “in particolare”.

Nel successivo comma 3 del citato art. 42 viene, poi, aggiunto che “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”.

Ha chiarito il Tar che l’art. 42, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si riferisce al personale in senso lato, cioè non solo a soggetti titolari di un contratto di lavoro dipendente con gli enti coinvolti, ma anche, a maggior ragione, a coloro i quali, rivestendo una influente posizione sociale o di gestione amministrativa, hanno giocoforza un maggior “interesse finanziario, economico o altro interesse personale”.

Ha aggiunto il Tribunale che l’obbligo di astensione, da un punto di vista del diritto amministrativo, è posto a tutela di un pericolo astratto e presunto che non richiede la dimostrazione, volta per volta, del vantaggio conseguito con l’omessa astensione.

E’ opportuno, per ultimo ricordare che l’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (recante Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) dispone che “Obbligo di astensione. 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.“.

In allegato la sentenza del TAR Pescara

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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