Nuovo Codice dei contratti: Il testo della relazione di Cantone a Camera e Senato

Così come promesso nel corso dell’audizione del 17 marzo scorso, il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha inviato alla Commissione Lavori Pubblici del Sen...

01/04/2016

Così come promesso nel corso dell’audizione del 17 marzo scorso, il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha inviato alla Commissione Lavori Pubblici del Senato ed alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati una relazione che ripercorre sostanzialmente il contenuto dell'audizione medesima.

Nella relazione viene precisato che il giudizio sul provvedimento su cui andrà dato il parere da parte delle Commissioni è certamente positivo per il fatto stesso che la gran parte degli obiettivi prefissi fin dall'avvio del lavoro parlamentare e tradotti nei criteri direttivi della delega sono stati raggiunti.

A giudizio di Cantone, raccogliendo gli input sovranazionali, è stata introdotta nel provvedimento una maggiore discrezionalità della PA ed una maggiore semplificazione delle procedure, accompagnando questi tratti con una decisa virata verso una ancora più ampia trasparenza ed un rafforzamento dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti soprattutto, ma non certo esclusivamente, all'ANAC. La scelta più coraggiosa è quella di puntare moltissimo su un livello di regolazione secondaria, effettuato attraverso sistemi di c.d. Soft law, in gran parte affidati proprio all'ANAC. Un tipo di regolazione certo non nuova, ma che riceve oggi una sua formale istituzionalizzazione ed il riconoscimento del ruolo centrale per il destino del nuovo testo del codice.

Oltre alle positività, il Presidente Cantone, passando all’esame dettagliato dello schema di decreto legislativo, ha ritenuto utile segnalare le criticità (che non sono poche) sottoponendo alcune osservazioni affinché sia valutato dalle Commissioni stesse se sia opportuno indicare correttivi al Consiglio dei Ministri in fase di approvazione definitiva.

Preliminarmente il Presidente Cantone ha sollecitato la necessità di segnalare al Governo l'opportunità di prevedere una norma transitoria che consenta un brevissimo periodo di permanenza in vita dell'attuale regolamento, in modo che l'adozione delle linee guida avvenga quando il testo definitivo sarà adottato da parte del Consiglio dei Ministri ed in condizioni che essa sia preceduta da una esaustiva consultazione pubblica.

Per quanto concerne gli articoli viene segnalata la necessità di correttivi agli articoli 3 (Definizioni), 20 (Opera pubblica realizzata da parte del privato), 24 (Progettazione interna ed esterna delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici), 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi), 77 (Commissione di aggiudicazione), 80 (Motivi di esclusione), 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), 89 (Avvalimento), 102 (Controlli sull'esecuzione e collaudo) , 104 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore), 105 (Subappalto), 106 (Modifica di contratti durante il periodo di validità), 107 (Sospensione), 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione), 177 (Affidamenti dei concessionari), 178 (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio), 180 (Partenariato pubblico privato), 182 (Finanziamento del progetto), 183 (Finanza di progetto), 184 e seguenti (Affidamento a contraente generale), 203 (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari), 205 (Accordo bonario), 207 (Collegio consultivo tecnico), 209 (Arbitrato), 210 (Camera arbitrale) e 213 (ANAC).

Si tratta di oltre 30 articoli sui quali Cantone individua alcune criticità e le possibili soluzioni.

Per ultimo, Cantone ha segnalato che nel schema di decreto legislativo non è stata riprodotta la disciplina in tema di elaborazione dei prezzi di riferimento di beni e di servizi, demandata all'ANAC e già contemplata nel decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n.111/2011. I dati trasmessi all'ANAC dalle amministrazioni e dagli operatori del settore non contengono l'indicazione dei prezzi unitari dei beni, ma del valore complessivo dell'appalto e, pertanto, non appaiono utili ai fini della determinazione dei predetti prezzi di riferimento. Sembrerebbe quindi opportuno assegnare il relativo compito all'ISTAT quale amministrazione che, per le funzioni svolte, sembra garantire una elaborazione degli stessi maggiormente aderente alle finalità perseguite dalla norma. Andrebbe, quindi, contestualmente modificata in tal senso la relativa disciplina contenuta nel decreto-legge n. 98/2011 e nel decreto-legge n. 66/2014.

In riferimento a tale problematica, il 22 marzo il presidente dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), Giorgio Alleva e il presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), Raffaele Cantone, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa della durata di tre anni per il conseguimento dell'obiettivo le parti convengono di intraprendere importanti azioni di cooperazione tra le quali quella relativa ai costi standard e i prezzi di riferimento negli appalti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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