Nuovo Codice dei contratti: La legge di bilancio rinvia al 2018 il programma biennale

Nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019...

27/12/2016

Nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019alcune precisazioni relative al nuovo Codice dei contratti . La più importante è riscontrabile nel comma 424 dell’articolo 1 che così recita “L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018

In pratica con il citato comma 424 viene data una rabberciata all’ennesima carenza del nuovo Codice dei contratti che prevedeva un periodo transitorio, per il programma triennale, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 dell’articolo 24 che avrebbe dovuto essere predisposto entro il 18 luglio 2016 e che avrebbe dovuto definire, tra l’altro, le modalità di aggiornamento dei programmo e dei relativi elenchi annuali ed i criteri per la definizione degli ordini di priorità.

Il periodo transitorio era definito all’articolo 216, comma 3, in cui si faceva riferimento soltanto al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 50/2016. Senza l’adozione del decreto di cui al comma 8 del citato articolo 21 le amministrazioni locali non avrebbero avuto alcuno strumento per definire, relativamente al programma biennale di forniture e servizi, i criteri e le modalità di cui al citato comma 8 e non avrebbero potuto dare corso, quindi, all’aggiornamento previsto.

Banner Nes Studio Tecnico Virtuale

Ricordiamo che si parlava di programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi già nell’articolo 271 del previgente Regolamento n. 207/2010 abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera u) del d.lgs. n. 50/2016 che abroga l’intera parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari). Ecco, quindi, visto che a distanza di oltre 8 mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, non è stato, ancora, approvato il decreto relativo ai programmi triennali dei lavori pubblici ed ai programmi biennali di forniture e servizi, l’escamotage dell’inserimento nella legge di bilancio di uno spostamento dell’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere non più dal bilancio di previsione 2017 ma dal bilancio di previsione 2018.

Con buona pace di tutti relativamente ai ritardi non più giustificabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito ai provvedimenti attuativi previsti nell’articolati del d.lgs. n. 50/2016.

Sempre nella legge di bilancio sono poi, aggiunte altre due precisazioni e nel dettaglio:

  • al comma 10 dell’articolo 1 in cui viene precisato che “Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”;
  • al comma 407 dell’articolo 1 che aggiunge all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-quater in cui è precisato, alla lettera d) che “l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata