Nuovo Regolamento: Probabile una registrazione della Corte dei Conti con riserva

Non si sono fatte attendere le risposte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai rilievi della Corte dei Conti sul D.P.R. 5 ottobre 2010 recante...

29/11/2010
Non si sono fatte attendere le risposte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai rilievi della Corte dei Conti sul D.P.R. 5 ottobre 2010 recante "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. ".

Il Ministero ha risposto a tutti i rilievi della Corte dei Conti difendendo, ovviamente, l'articolato proposto ma sembra che in taluni casi le risposte non sarebbero esaurienti e la legittimità di alcune norme quali quelle relative ai compensi dei collaudatori interni alle amministrazioni ed alla disciplina delle opere superspecialistiche e del subappalto sarebbe tale che è diifcile pensare ad un visto di legittimità della Corte stessa.
Le sezioni riunite della Corte dei Conti che si riuniscono oggi per affrontare il problema ma difficilmente si arriverà ad una registrazione senza condizioni.
Il Ministero avrebbe, a questo punto, due possibilità o procedere alla pubblicazione del provvedimento senza gli articoli sui quali manca la registrazione della Corte o potrebbe chiedere una apposita deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, il quale, a propria volta, può ritenere che l'atto risponda ad interessi pubblici superiori e debba avere comunque corso; si tratterebbe di una "registrazione con riserva" prevista dall’articolo 25 del T.U. n. 1214 del 1934.
La Corte dei Conti ove non ritenga venute meno le ragioni del rifiuto, ordina la registrazione dell’atto e vi appone il visto con riserva. Successivamente l'atto registrato con riserva acquista piena efficacia e può essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma può dare luogo ad una responsabilità politica del Governo, in quanto la Corte trasmette periodicamente al Parlamento l'elenco degli atti registrati con riserva.

Speriamo che tutto si risolva perché i commenti che ci giungono sono tutti di disapprovazione e vale la pena citare tra i tanti quello di un nostro lettore che dice: "Non è accettabile che un Regolamento previsto da una norma del 2006 ancora oggi, dopo quasi cinque anni, non trovi la piena condivisione dai massimi organi istituzionali. La mancata entrata in vigore del regolamento impedisce l'applicazione di diversi articoli del Codice dei Contratti su temi di fondamentale importanza. Non si può più sopportare una legislazione così vasta e complessa che, in molti casi, non può essere applicata imponendo il ricorso a norme e regolamenti che hanno accompagnato disposizioni ormai abrogate. Siamo stanchi di questa confusione legislativa che va solo a nocumento dei procedimenti che durano tre-quattro volte i tempi programmati a scapito delle opere. Vorremmo un po' di chiarezza e di semplificazione. "

Nel dettaglio ricordiamo che che l'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri delle Infrastrutture e Assetto del Territorio della Corte dei Conti ha mosso le prime osservazioni sul Regolamento e precisamente sui seguenti articoli:
  • Art. 70 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe
  • Art. 72 - Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione
  • Art. 79 - Requisiti di ordine speciale (art. 18, d.P.R. n. 34/2000)
  • Art. 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale (art. 24, d.P.R. n. 34/2000)
  • Art. 238 - Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554/1999)
  • Art. 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 278 - Finanza di progetto nei servizi
  • Art. 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
  • Art. 327 - Requisiti

Il Ministero delle Infrastrutture ha dato chiarimenti alla Corte dei Conti su tutte le osservazioni ed alcuni punti sono stati risolti ma su altri le distanze sono ancora notevoli ed in particolare sui problemi legati agli articoli 79 e 238 ed infatti la norma che riguarda i compensi dei collaudatori interni alla pubblica amministrazione sembra che non abbia alcuna possibilità di esito positivo come d'altra parte non sembra che possa avere esito positivo il problema legato alla disciplina dei requisiti per l’esecuzione delle cosiddette opere supespecialistice per le quali la Corte ha evidenziato parecchi dubbi.

Incrociamo le dita e speriamo bene.

A cura di Paolo Oreto
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