OK all'attività libero professionale dell'ingegnere docente se autorizzato dal Preside

Le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, sian...

17/02/2015
Le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, e siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Dopo il chiarimento sulle prestazioni occasionali che possono essere svolte da un iscritto ad un albo professionale che svolge un lavoro dipendente senza limiti di tempo, compenso e senza l'obbligo di partita IVA (leggi articolo 1 - leggi articolo 2), un nuovo chiarimento da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è pronto a ricevere la critica dei propri iscritti.

Con la Circolare 20/01/2015, n. 480 ad oggetto Attività libero-professionale dell'ingegnere docente - Autorizzazione del dirigente scolastico - Limiti e prassi applicative - Ipotesi di silenzio-assenso - Richiesta parere ai ministeri competenti - Risposta della direzione generale per il personale scolastico del MIUR - Considerazioni - prot. CNI n.7315, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha trattato il tema tanto caro ai liberi professionisti che riguarda la concorrenza dei professionisti docenti che esercitano parallelamente attività professionale.

In particolare, il CNI, in virtù delle lacune normative e delle richieste di ausilio pervenute da alcuni Ordini provinciali, ha formulato una serie di quesiti alle Autorità competenti in materia, al fine di addivenire a dei chiarimenti che riducessero le incertezze e i frequenti contrasti e diversità di vedute tra docenti e direttori didattici.

In particolare, il CNI ha ritenuto opportuno rivolgersi al Dipartimento della Funzione Pubblica e a diversi Uffici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per appianare le divergenze tra docenti professionisti e dirigenti scolastici, constatando che veniva lamentata la condotta di questi ultimi che non risponderebbero tempestivamente alle istanze di autorizzazione all'esercizio di attività libero-professionale.

Il MIUR ha risposto che le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno, purché:
  1. non siano di pregiudizio alla funzione docente;
  2. siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;
  3. siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Relativamente ai tempi dell'autorizzazione, il MIUR ha affermato che "Il procedimento di rilascio della autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, ed è formalizzato con lettera da parte del Dirigete competente, notificata all'interessato e per conoscenza al committente".

Viene quindi per la prima volta in maniera netta dichiarato e chiarito che il termine entro cui deve rispondere il dirigente scolastico è quello di 30 giorni, che decorrono dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni "l'autorizzazione, ove richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata, ai sensi dell'art.53, comma 10, del d.lvo. n. 165/2001". Dunque:
  • nel caso di incarichi pubblici, se all'istanza di autorizzazione non segue, entro il temine di 30 giorni, un atto formale espresso del dirigente scolastico, l'autorizzazione si intende rilasciata con esito favorevole (silenzio-assenso);
  • nel caso di committenti ed incarichi privati, invece, se all'istanza segue l'inerzia del dirigente scolastico, decorsi 30 giorni, l'autorizzazione si intende negata (silenzio-diniego).

Infine, il MIUR ha stabilito che il dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (legge n.190/2012). In tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l'autorizzazione".

Su questo aspetto, secondo il CNI il rilascio della autorizzazione non può dipendere da esigenze e considerazioni differenti ed ultronee, rispetto a quelle sopra menzionate, tipizzate dalla normativa di riferimento (art.508, comma 15, d.lgs. n.297/1994).

Chissà cosa ne penseranno i liberi professionisti e quelli dipendenti iscritti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. E' aperto il dibattito.

A cura di Gianluca Oreto -
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