Opere edilizie e pergotenda: qualche chiarimento dal Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato che definisce le caratteristiche della pergotenda ai sensi del DPR. n. 380/2001 Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 17/03/2020

Un opera edilizia quando può essere considerato una pergotenda che, a prescindere dal suo ancoraggio al suolo, può essere realizzata in regime di edilizia libera ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies (c.d. Testo Unico Edilizia)?

Opere edilizie e pergotenda: la sentenza del Consiglio di Stato

A rispondere alla suddetta domanda ci ha pensato la Sezione Sesta del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1783 del 12 marzo 2020, ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza di primo grado che a sua volta aveva il rigetto il ricorso presentato contro un ordine di demolizione di un'opera ritenuta abusiva.

Opere edilizie: le caratteristiche degli interventi oggetto della sentenza

L'ingiunzione di demolizione del Comune aveva accertato i seguenti interventi:

  • adiacente ad un preesistente manufatto in muratura, previo livellamento della superficie, installazione, su due livelli aventi sino sbalzo di circa cm. 70 e collegati tra loro a mezzo di una piccola gradinata (n. 3 scalini), di una struttura in legno di grande dimensioni (circa mq. 180), costituita da capriate e travature anch'esse in legno sorrette da pali, sempre in legno fissate al terreno. In particolare, la porzione della struttura posizionata nella parte superiore del terreno, di circa mq. 120 (mt. 8 x 15), è posta, con orditura a capriate tipo tetto a due falde, a sostegno di una tenda retrattile ed è alta al colmo mt. 3.35 e all'imposta mt. 2.70, mentre la restante porzione, quella che occupa la parte più bassa del terreno, di circa mq. 60 (mt. 5 x 12), è anch'essa posta, con travature tipo tetto ad una falda, a sostegno di una tenda retrattile ed è alta al colmo mt. 3.10 e all'imposta mt. 2.70;
  • internamente tutta l'ossatura è stata pavimentata con assi in legno posizionali su di un alveolo realizzato con correntini in ferro poggiati sul terreno ed esternamente è stata raccordata alla base, lungo il perimetro, da una tamponatura, parte in tavolato di legno (lato prospiciente il muro di contenimento con il soprastante terrapieno) parte con lastre di policarbonato, alta circa mt. 1;
  • con lo scopo di unire tutta la struttura (che al momento dell'accertamento era priva di impianti ad eccezione di quello elettrico per la movimentazione delle tende retrattili ed era chiusa esternamente, nella restante parte da teli di plastica posizionati provvisoriamente con assi e chiodi), con il manufatto in muratura realizzazione di un ulteriore costruzione sempre in legno, tipo tettoia, di circa mq. 16 (mt. 8 x 2) con tenda fissa in P.V.C.

La sentenza di primo grado

I giudici di primo grado avevano già rigettato il ricorso rilevando che l'importanza dell'intervento che quindi rientrerebbe nel novero degli interventi di nuova costruzione di cui al, art. 3, comma 1, lett. e), del Testo Unico Edilizia, la cui esecuzione sarebbe dovuta avvenire previo rilascio di apposito permesso di costruire.

L'appello in secondo grado

In secondo grado, l'appellante contestato che la struttura non configurerebbe:

  • né un aumento del volume e della superficie coperta;
  • né la creazione o modificazione di un organismo edilizio;
  • né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio a cui è connessa;

ciò in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità (essendo ancorata con minuteria metallica e non con fondamenta in muratura ovvero opere murarie) e della temporaneità delle sue tamponature orizzontali.

L’appellante precisa, inoltre, che le tamponature (comunque parziali), costituite dal grigliato in legno, erano state prontamente rimosse dall’appellante, restituendo alla “pergotenda” le caratteristiche di una struttura aperta su tre lati (il quarto lato essendo chiuso naturalmente da una parete in muratura preesistente).

La definizione di pergotenda del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato che le caratteristiche della struttura escluderebbero che questa possa essere ricondotta ad una semplice pergotenda, con le conseguenze in merito al relativo regime abilitativo.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che per aversi una pergotenda occorrerebbe che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Solo al ricorrere di tali caratteristiche, in linea generale, per la pergotenda non serve il permesso di costruire, potendo essere ricondotta all’attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia.

Pergotenda: il criterio strutturale e quello funzionale

Nel caso di specie, le descritte caratteristiche dell’opera escludono che questa possa essere considerata un’opera temporanea così da essere ricondotta nell’ambito dell’edilizia libera. Oltretutto, la tesi dell’appellante, facente leva sui materiali utilizzati per la costruzione della struttura, si scontra con l’orientamento in base al quale si deve seguire “non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale”, per cui un’opera, se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili.

Per le stesse ragioni non può nemmeno aderirsi alla prospettata natura pertinenziale della medesima costruzione, dal momento che, stanti le descritte caratteristiche della stessa, seppur collegata al muro di un edificio preesistente, non può essere considerata in senso proprio una pertinenza, in quanto fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria fruibile.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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