PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA

Sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre scorso è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposiz...

02/01/2008
Sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre scorso è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.
Nel testo della Gazzetta ufficiale vengono confermate tutte le anticipazioni da noi pubblicate in una nostra precedente news ed, in particolare ricordiamo le misure nel campo dell’edilizia.

Imposta comunale immobili (articolo 1, comma 5)
Arriverà dal 2008 un nuovo sconto Ici sulla prima casa che si aggiungerà a quello di 103,29 euro già esistente. Si tratta di un “taglio” dell'1,33 per mille dell'aliquota sulle prime case con un beneficio che, però, non potrà superare i 200 euro. Vale per tutti, fatta eccezione solo per ville e case di lusso. Il governo calcola che così il 40% delle famiglie non pagherà l'Ici sulla prima casa per niente.
Dal 2009 i singoli comuni potranno fissare un’aliquota ICI inferiore al 4 per mille per i proprietari di immobili che installano impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico.

Proroga del 36% delle ristrutturazioni edilizie (articolo 1, commi 17, 18 e 19)
La detrazione Irpef del 36% e l'aliquota Iva agevolata al 10% per i lavori di ristrutturazione degli edifici viene prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010. La detrazione è, anche, possibile per i privati che acquistano una casa entro il 30 giugno 2011 dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Il costo della manodopera deve essere evidenziato in fattura.

Sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 20)
La detrazione Irpef del 55% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione viene prorogata alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2009.

Efficienza energetica degli edifici (articolo 1, commi 20, 21, 22, 23 e 24)
Viene estesa fino al 31 dicembre 2010 anche la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dalla Finanziaria dell'anno scorso. Per la sostituzione di finestre e infissi e per l’installazione di pannelli solari termici non più è richiesto l’attestato di qualificazione energetica; viene aggiunta la tabella contenente i requisiti di trasmittanza termica per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; tabella che, di fatto sostituisce, con decorrenza 1 gennaio 2007, la precedente tabella in cui non erano stati correttamente individuati i requisiti di trasmittanza termica di coperture e pavimenti.
Nessun obbligo di attestato energetico nel caso di semplice sostituzione di infissi esterni e di installazione di pannelli solari termici in singole unità immobiliari.

Incentivi per studi associati (articolo 1, commi 70, 71, 72, 73, 64, 75 e 76)
Viene confermato il credito d'imposta riservato agli studi professionali associati, pari al 15% dei costi sostenuti per l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili utilizzati e per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni mobili e arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti e attrezzature varie nonché programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
L'agevolazione è destinata agli studi professionali o alle altre entità giuridiche anche in forma societaria, formati da quattro a dieci professionisti ed fruibile da tutti i soggetti che esercitino l'attività professionale all'interno della struttura aggregata.
Gli incentivi previsti dalla nuova finanziaria riguardano le operazioni di aggregazione del triennio 2008-2010 e spettano per le spese sostenute dalla nascita della nuova struttura e nei successivi dodici mesi.

Espropriazioni (articolo 2, commi 89 e 90)
Vengono modificati i criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione delle aree edificabili con una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
L’indennità di espropriazione di un’area edificabile sarà determinata nella misura pari al valore venale del bene e soltanto quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento.
Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento.

Standard urbanistici (articolo 1, commi 259 e 260)
Con i due commi viene precisato che fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista.

Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni (articolo 1, commi 289 e 290)
Con l’introduzione di una modifica al Testo unico in edilizia (DPR n. 380/2001), a decorrere dall’1 gennaio 2009, nei regolamenti edilizi deve essere previsto che per il rilascio del permesso a costruire, deve essere prevista per le nuove costruzioni, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili con una produzione minima, per ognu unità abitativa di 1 KW; nel caso di costruzioni industriali con superficie superiore a 100 mq. la produzione minima passa a 5 KW.

Arbitrati e accordi bonari con modifica del d.lgs. n. 163/2006 (articolo 3, comma 19, 20, 21, 22 e 23)
Cancellazione dell’istituto dell’arbitrato cui si aggiunge una grande responsabilità sia per il responsabile del procedimento che per la commissione prevista al comma 5 dell’articolo 240 del Codice; il responsabile del procedimento risponde sia sul piano disciplinare sia di danno erariale nel caso in cui non abbia svolto le funzioni assegnate dall’articolo 240 del Codice entro i termini previsti nei vari commi del citato articolo mentre la commissione di cui al citato comma 5 che ha l’onere di formulare la proposta di accordo entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, perderebbe il diritto a qualsivoglia compenso. .

A cura di Paolo Oreto
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