Parità di genere nei bandi: la clausola premiale è obbligatoria?

L’inserimento di criteri premiali per le imprese in possesso di certificazione di parità di genere è discrezionale oppure no? Ecco la risposta di ANAC

di Redazione tecnica - 22/05/2025

L’inserimento di criteri premiali volti a valorizzare le imprese in possesso della certificazione di parità di genere è solo una facoltà discrezionale delle stazioni appaltanti? Oppure si tratta di un obbligo inderogabile la cui mancanza può determinare l’invalidità dell’intera procedura?

Certificazione parità di genere: ANAC sull'obbligo dei criteri premiali

A sciogliere ogni dubbio interviene la delibera ANAC 9 aprile 2025, n. 145, che richiama con forza l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della gara.

La questione è sorta in merito ad una procedura negoziata senza bando ex art. 50 comma 1 lett. e) per l’affidamento di un servizio, in cui non era stata inserita alcuna previsione in merito al punteggio aggiuntivo da attribuire alle imprese in possesso della certificazione di parità di genere.

La stazione appaltante si è giustificata affermando che, nella lettera d’invito, era comunque previsto un obbligo per l’aggiudicatario di garantire una quota pari almeno al 25% delle assunzioni necessarie riservata a giovani, donne o persone con disabilità, in ossequio all’art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

Tuttavia, l’ANAC ha ritenuto insufficiente tale previsione, chiarendo che essa non costituisce attuazione dell’art. 108, comma 7, ma un adempimento autonomo previsto da una diversa norma del Codice.

 

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