Parità di genere nei bandi: la clausola premiale è obbligatoria?

L’inserimento di criteri premiali per le imprese in possesso di certificazione di parità di genere è discrezionale oppure no? Ecco la risposta di ANAC

di Redazione tecnica - 22/05/2025

Il parere di ANAC

Secondo ANAC, l’inserimento di impegni in materia occupazionale (es. assunzioni riservate) non equivale all’introduzione del criterio premiale richiesto dall’art. 108. I due strumenti operano su piani distinti:

  • l’art. 102 stabilisce oneri contrattuali per l’aggiudicatario;
  • l’art. 108 definisce un criterio di valutazione dell’offerta, valido per tutti i concorrenti.

Non solo: il punteggio premiale deve essere assegnato in automatico al possesso della certificazione, senza bisogno di progetti valutabili discrezionalmente. Si tratta di una condizione oggettiva, volta a valorizzare la struttura organizzativa dell’impresa già impegnata su questi temi.

Sulla base di questi presupposti, spiega l'Autorità, la clausola premiale per la parità di genere è obbligatoria, e deve essere inserita espressamente nella documentazione di gara, insieme alle modalità di verifica del possesso della certificazione di parità di genere, rilasciata ai sensi dell’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Il mancato inserimento di questa clausola rappresenta un vizio della lex specialis e comporta l’annullamento della procedura, con l’invito alla stazione appaltante a riavviare la gara secondo le prescrizioni di legge.

Da qui l’invito ad annullare la procedura e a bandirne eventualmente una nuova in conformità alle indicazioni contenute nella delibera: questo perché la mancata previsione del punteggio premiale per la parità di genere comporta l’illegittimità della procedura, anche se sono presenti clausole sociali in linea con altre disposizioni del Codice.

 

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