Patent box al via: Prime istruzioni e chiarimenti delle Entrate

Dopo la pubblicazione del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2015 e il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10 novembre 2015, p...

02/12/2015
Dopo la pubblicazione del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2015 e il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10 novembre 2015, prot. 144042, è arrivato anche il provvedimento 1 dicembre 2015, prot. 154278 e la Circolare 1 dicembre 2015, n. 36/E con i quali le Entrate hanno fornito i primi chiarimenti e indicazioni operative per far partire il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Ricordiamo che il nuovo regime (c.d. Patent Box) prevede un'agevolazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali come opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi ecc. introdotta dalla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2004). Con il provvedimento, le Entrate hanno indicato le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling. Con la circolare vengono forniti i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione, sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell'ambito dell'agevolazione stessa e sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

Ricordiamo che il nuovo regime opzionale di tassazione per i redditi può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Rientrano nell'ambito dell'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso di brevettazione o registrazione.

L'obiettivo dichiarato è rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
  • incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
  • incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all'estero;
  • favorisce l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:
  • Software protetto da copyright;
  • brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Per avviare la procedura di ruling, i soggetti titolari di reddito di impresa devono inviare alle Entrate apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'ufficio, contenente alcune informazioni di carattere elementare relative al contribuente, alla tipologia di bene ed alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta. Una copia dell'istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico. La documentazione relativa all'istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'ufficio, che rilascerà un'attestazione di avvenuta ricezione.
Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate inviteranno in seguito l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell'ufficio competente dell'Agenzia e di un responsabile dell'impresa.

Se, specie nei primi anni, lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l'impresa che aderisce al Patent box rinvierà gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. Nel caso in cui le modalità di determinazione dell'agevolazione portino ad un risultato negativo derivante dell'eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d'impresa di periodo: saranno computate poi in seguito per la riduzione del reddito lordo agevolabile fino al loro completo esaurimento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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