Piste ciclabili e nuovi marciapiedi: OK per l’Iva al 10%

La Commissione tributaria della provincia di Ravenna con la sentenza n. 93/02/15 depositata il 12 febbraio scorso ha disposto che le opere di urbanizzazione ...

17/03/2015
La Commissione tributaria della provincia di Ravenna con la sentenza n. 93/02/15 depositata il 12 febbraio scorso ha disposto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui a due fatture emesse al Comune di Cervia ed al Comune di Ravenna, rientrano a pieno titolo nell’ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistca di cui all’art. 31, primo comma della legge 457/78 e, pertanto, godono dell’aliquota agevolata del 10%.
Nel caso del Comune di Cervia si tratta di lavori relativi ad interventi di manutenzione periodica, straordinaria e pronto intervento delle pertinenze stradali e relativa segnaletica che hanno comportato, anche, la costruzione di marciapiedi ed il rifacimento di fognature, la costruzione di barriere in acciaio e la sostituzione dell’esistente tessuto urbano con l’esecuzione di nuova segnaletica stradale mentre nel caso del Comune di Ravenna i lavori sono relativi a rifacimento di tratti stradali già esistenti con interessamento e variazione del tessuto urbano con la costruzione ex novo di marciapiedi, di una nuova pavimentazione con costruzione di cordolo per separare la sede stradale che ha permesso la costruzione di una nuova pista ciclabile oltre che nuovi parcheggi e nuova illuminazione.

Si tratta, quindi, di interventi di ristrutturazione urbanistica che modificano il tessuto urbano con la costruzione di nuovi elementi quali marciapiedi e piste ciclabili.
La sentenza nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava la mancata applicazione dell’aliquota IVA ordinaria su due fatture emesse al Comune di Cervia ed al Comune di Ravenna.
Ad avviso dell’Agenzia, trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anziché di realizzazioni ex-novo, non rientrando tra le opere della Tab. A- parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972, non avrebbero potuto essere assoggettata all’IVA agevolata del 10% ma ad aliquota ordinaria.

Nella sentenza, la Ctp di Ravenna ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 202/2008, ha precisato che i lavori di pavimentazione delle strade, consistendo in una miglioria e non in unavera e propria costruzione, non possono scontare l’IVA ridotta, a meno che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali, in tale ultimo caso, infatti, si configura un intervento relativo a opere di urbanizzaione primaria.
Alla luce, quindi, delle argomentazioni esposte dall’impresa ricorrente, la Commissione tributaria, esaminata tutta la docunentazione prodotta dalla parte ricorrente, corredata da dichiarazioni, pareri e periai tecnica ed in assenza di qualsiasi prova da parte dell’Amministrazione finanziaria, che ha solo prodotto il Processo verbale di constatazione della Guartdia di Finanza, “ritiene che le opere di urbanizzaione primaria e secondaria di cui alle contestate fatture, rientrano a pieno titolo nell’ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistca di cui all’art. 31, primo comma della legge 457/78 e, pertanto, godono dell’aliquota agevolata del 10%”.

A cura di Gabriele Bivona
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