Poste Italiane: Multa da 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate

I reclami dei consumatori per mancato tentativo di consegna diraccomandate sono innumerevoli e coincidono anche con destinatario presente in casa

di Redazione tecnica - 28/09/2020

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)  cosiddetta “Antitrust”ha multato POSTE ITALIANE con una sanzione di 5 milioni di euro per la mancata consegna delle raccomandate.

Pubblicità ingannevole

A giudizio dell’AGCM, Poste Italiane ha pubblicizzato in modo ingannevole il servizio di recapito delle raccomandate, in quanto non viene nella realtà effettuato nei tempi e con la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari. Gli operatori di Poste Italiane, infatti, molto spesso lasciano, per lorocomodità, l’avviso di giacenza della raccomandata nella cassetta postale anche quando sarebbe stato possibile consegnare la raccomandata stessa nelle mani del destinatario. Secondo l’AGCM, i reclami dei consumatori che hanno segnalato il mancato tentativo di consegna delle raccomandate sono innumerevoli e coincidono, in molti casi, anche quando esiste una ragionevole certezza che il destinatario della raccomandata sia presente in casa (come durante il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus o nel caso di persone disabili). Per l’AGCM questo disservizio ha causato ai clienti «un inammissibile onere», costringendoli a lunghe perdite di tempo e di denaro per poter ritirare le raccomandate che non erano state consegnate come previsto.

Multa da 5 milioni di euro

L’AGCM ha ritenuto di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Poste Italiane S.p.A. nella misura massima consentita di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro). Al riguardo, osserva l’AGCM che, in considerazione dell’estrema gravità della pratica e dei notevolissimi danni arrecati ai consumatori (nonché al sistema giustizia), anche in relazione al fatturato specifico generato da Poste nel solo anno 2019, la sanzione, seppure irrogata nel massimo edittale, non è deterrente. D’altro canto, si osserva che, allo stato, non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/2161/UE che fissa ad almeno il 4% del fatturato annuo del Professionista nello Stato Membro interessato, il massimo edittale della sanzione irrogabile.

Replica di Poste Italiane

In linea generale, secondo Poste, non sarebbero soddisfatte le condizioni che devono cumulativamente sussistere affinché possa ritenersi integrata una pratica commerciale scorretta, ovvero la contrarietà della pratica alla diligenza professionale, l’attitudine a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio e la sussistenza di una vera e propria prassi.

Danni al sistema Giustizia

L’AGCM, in relazione alla gravità della violazione, oltre ai gravissimi danni arrecati, attraverso le condotte sopra descritte, ai consumatori, rileva i gravissimi danni arrecati al sistema giustizia. All’uopo, è utile richiamare la relazione annuale del Presidente della Corte d’appello di Roma per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017, nella quale ha evidenziato che “Le notificazioni rappresentano uno snodo critico in particolare per il processo penale, dal momento che la non corretta e intempestiva esecuzione compromette lo svolgimento di processi già fissati implicandone il rinvio con conseguente allungamento dei tempi di trattazione con la conseguente prescrizione dei reati. Il fenomeno è soprattutto evidente nelle notifiche affidate al servizio postale, che si completa soltanto con la restituzione dell’avviso di ricevimento del plico all’Ufficio Giudiziario. Restituzione che avviene in tempi non prevedibili”.

Le stesse criticità sono poi state richiamate nell’analoga Relazione annuale relativa all’anno 2020: “Le prescrizioni si sono accumulate in passato per via dell’arretrato che allunga i tempi di definizione, ma anche in alcuni casi dal notevole ritardo nell’arrivo del fascicolo in Corte dopo la proposizione dell’atto di appello, cui si è aggiunto talvolta quello conseguente ai tempi e ai differimenti necessari per l’instaurazione del rapporto processuale, spesso compromesso da vizi di notifica … sono, peraltro raddoppiate le notifiche necessarie ed il procedimento, a causa dei ritardi nelle notifiche stesse, ha registrato una pendenza ancor più lunga”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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