Procedura negoziata: Necessaria indagine di mercato

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia, con la sentenza n. 1047 del 29 novembre scorso è intervenuto sulla discrezionalità ...

09/12/2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia, con la sentenza n. 1047 del 29 novembre scorso è intervenuto sulla discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta delle imprese da invitare a procedura negoziata indetta secondo quanto previsto all’art. 122, comma 7, del codice dei contratti nel caso di lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro.

I giudici del Tar, nella sentenza, precisano che, in tema di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 122 comma 7 del Codice dei contratti, per l’aggiudicazione di lavori, la scelta delle imprese da invitare non ricade nell'ambito di una insindacabile discrezionalità dell'amministrazione perché il citato comma 7 dell'art. 122 rinvia, in relazione ai criteri di scelta delle imprese da invitare, all’articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti.
Nel citato articolo 57, comma 6 viene precisato che le stazioni appaltanti devono effettuare una accurata ricognizione del mercato, assumendo informazioni circa le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa delle imprese che avrebbero i requisiti per eseguire i lavori, e devono procedere alla loro selezione utilizzando criteri trasparenti che consentano a turno a tutte le imprese interessate di accedere alle commesse di volta in volta approvate.

. I Giudici precisano, anche, che nelle procedure negoziate, ove la stazione appaltante non voglia pubblicare un avviso o non disponga di propri elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione, deve, in ogni caso, predeterminare ex ante precisi criteri di ricognizione del mercato e selezione delle imprese che potenzialmente potrebbero essere interessate all'appalto, tenendo conto del principio di rotazione (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 6/12/2012 n. 2941).
I Giudici ricordano, anche, che secondo quanto espresso nella determinazione n. 2/2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'indagine di mercato è "...preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare...".

A cura di Gabriele Bivona

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