Procedure standardizzate per il DVR nel settore edile e il nuovo modello semplificato di POS

Con una specifica comunicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012,...

02/04/2015
Con una specifica comunicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 212, è stata resa nota la pubblicazione del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, scaricabile dallo stesso sito del Ministero.

Il Decreto individua i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO), di cui all'articolo 104-bis del d.lgs. n.81/2008, nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS), di cui all'articolo 131, comma 2-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si completa così il quadro delle procedure semplificate a disposizione del datore di lavoro delle società che operano nel settore edile e in generale nei cantieri, per la redazione delle documentazioni di valutazione dei rischi. Le imprese edili infatti possono utilizzare le procedure standardizzate per la redazione del DVR, introdotte nel nostro ordinamento dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012), e il modello semplificato per la redazione del POS definito dal Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014.

E' bene ricordare infatti che le imprese che operano nei cantieri di cui al titolo IV del D.Lgs.81/08, sono tenute sempre all'obbligo di redazione di un secondo documento, il POS, che costituisce un sostituto del documento di valutazione dei rischi relativi alle attività svolte in cantiere, come previsto dal comma 2 dell'art.96 del Titolo IV del D.Lgs.81/08 che recita così:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) [redazione del documento di valutazione dei rischi, ndr], all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3" [aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ndr].

Si configura pertanto una situazione che prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione del rischio per la propria sede, avvalendosi della procedura standardizzata del D.I. 30/11/2012 per la redazione del documento, che sarà pertanto riferito principalmente alle attività amministrative ed eventualmente a quelle connesse all'utilizzo del magazzino aziendale presso il quale vengono depositati materiali, attrezzature, macchine operatrici, automezzi per il trasporto. Lo stesso datore di lavoro dovrà inoltre effettuare una valutazione del rischio riferita ai cantieri in cui l'impresa svolgerà la propria attività, provvedendo per ciascuno di essi alla redazione del POS.

Il modello semplificato dell'allegato I del decreto interministeriale 9/9/2014 costituisce pertanto un utile strumento a disposizione del datore di lavoro per adempiere correttamente a quanto richiesto dalla normativa vigente, che prevede l'obbligo di valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori, quelli presenti presso la propria sede aziendale ma anche, e soprattutto, quelli presenti presso i cantieri. Il citato decreto non prevede l'obbligo di adottare il modello semplificato di cui all'allegato I ma, considerando la necessità di personalizzare la valutazione sui rischi effettivamente presenti presso i luoghi di lavoro in cui opera il personale, la sua adozione permette al redattore del documento di contare su un modello di agevole compilazione, in grado di non generare un documento generico e voluminoso, come invece spesso accade a discapito dell'utilità del POS e a favore di possibili sanzioni in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

E' consigliabile pertanto redigere il DVR aziendale mediante la procedura standardizzata inserendo dei riferimenti, in corrispondenza delle parti di documento riferite ai rischi presenti nei cantieri, agli ulteriori Piani Operativi di Sicurezza che verranno predisposti in occasione di ogni cantiere futuro utilizzando il modello semplificato.

Il modello di cui all'allegato I del decreto interministeriale 09/09/2014, essendo caratterizzato da una struttura di facile comprensione e semplice compilazione, è un documento snello e specifico, che si integra in questo modo agevolmente con il DVR redatto mediante la procedura standardizzata di cui al decreto interministeriale del 30/11/2012, che al contrario è un documento assai complesso e generale data la sua funzione di valutazione dei rischi utilizzabile per qualsiasi settore di attività.

Per concludere, e per completare l'analisi del rapporto tra i modelli di cui al decreto interministeriale del 09/09/2014 e le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, è bene segnalare che l'allegato III contiene un modello semplificato di Piano di Sicurezza Semplificato (PSS). Il PSS è un documento di valutazione dei rischi che l'impresa appaltatrice, quale unica impresa esecutrice, deve predisporre nei cantieri il cui committente è un ente pubblico. Il titolo IV del d.lgs.81/2008 prevede che in questo caso non venga nominato il coordinatore per la sicurezza e pertanto la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, in questo caso indicato piano sostitutivo, spetta all'impresa esecutrice che si trova nella condizione di redigere, oltre al POS, anche tale documento.

In questo caso le eventuali connessioni con il DVR redatto con procedura standardizzata sono contenute, trattando il PSS aspetti principalmente di organizzazione del cantiere e di interferenze eventuali con le attività circostanti. Rimane comunque anche in questo caso la possibilità di evidenziare nel DVR con procedura standardizzata eventuali rimandi al PSS.

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