Provincia di Bolzano: Nuove disposizioni in materia di lavori pubblici

Sul supplemento n. 3 al bollettino ufficiale n. 5 del 31 gennaio 2017 della Regione Trentino Alto Adige è stata pubblicata la legge della Provincia autonoma ...

06/02/2017

Sul supplemento n. 3 al bollettino ufficiale n. 5 del 31 gennaio 2017 della Regione Trentino Alto Adige è stata pubblicata la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 27 gennaio 2017 recante “Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 – Disposizioni sugli appalti pubblici”. Parecchie le novità contenute nei 20 articoli del provvedimento che riallinea le norme provinciali sugli appalti alle norme nazionali. Tra òe tante quella contenuta nell’articolo 1 che dispone un allineamento con la normativa statale sia per la predisposizione delle cosiddette “linee guida” (anche la Provincia di Bolzano potrà adottarle, ma in coerenza con le decisioni assunte a livello nazionale da ANAC), sia per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità in relazione agli appalti, sia in materia di controlli a campione sulle pratiche relative ad appalti.

Ricordiamo che la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 2015, n. 16 era entrata in vigore in attuazione delle nuove direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2015/23/UE sugli appalti e sulle concessioni, mentre le norme statali hanno recepito la direttiva europea solo dopo la legge provinciale. "Abbiamo quindi adeguato singole disposizioni nel senso restrittivo voluto dallo Stato ma al contempo allentato altre dove era possibile", sottolinea il Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Le modifiche approvate sono il risultato del lavoro di un gruppo di esperti coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari regionali e autonomie, in cui era rappresentata anche la Provincia. Tra le correzioni vi sono lo stralcio della cauzione provvisoria, la semplificazione della documentazione relativa agli incarichi sotto la soglia di 40mila euro, l’adeguamento alle linee statali in materia di trasparenza e digitalizzazione. L’impianto della legge provinciale non cambia nella sostanza e tiene conto delle particolarità territoriali. "A posteriori si può definire una scelta giusta l’aver varato una legge provinciale prima di quella statale, perché i nostri esperti nelle trattative con lo Stato hanno potuto far valere le concrete esperienze già fatte nell’adempiere alle direttive UE", osserva Kompatscher. 

Il nuovo testo prevede semplificazioni nei lavori di importo non superiore a 150mila euro che la Provincia può eseguire in regia diretta. Inoltre la Provincia ha recepito dallo Stato la norma sulla validità della dichiarazione sostitutiva di affidatario e subappaltatore. "Già oggi i controlli sui requisiti sono effettuati annualmente su un campione non inferiore al 6% dei soggetti affidatari, come da disposizioni statali. E le dichiarazioni sostitutive riducono notevolmente il carico burocratico", ha ricordato Kompatscher. Un articolo precisa che negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l’operatore economico è tenuto a dimostrare, nell’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale con riferimento al contratto collettivo nazionale e al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale esegue i lavori. Infine, passaggio rilevante per le imprese, oltre alla cancellazione della cauzione provvisoria per incarichi fino a 2 milioni di euro, la Provincia può determinare caso per caso l’entità della garanzia nella fase di esecuzione, sotto forma di cauzione definitiva o fidejussione: non più il 5% dell’importo contrattuale ma nei casi normali il 2%, con possibilità di ridurla a 1% o di aumentarla a 4% in base a tipo di prestazione e grado di rischio.

L’Agenzia provinciale per gli appalti aggiornerà ora il vademecum sulle linee guida così da facilitare l’applicazione delle nuove disposizioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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