REGOLE COMUNITARIE

La Circolare 12 ottobre 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie reca i principi da applicare, da parte del...

15/12/2005
La Circolare 12 ottobre 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Comunitarie reca i principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature informatiche. Il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14-12-2005, n. 290 consente un riesame delle modalità di redazione dei bandi di gara e relativi capitolati, facendo riferimento al decreto legislativo n. 358/1992 dispone, in ordine alle specifiche tecniche dell’oggetto della fornitura, che è vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Perciò l’indicazione del marchio del prodotto, purché accompagnata dalla menzione "o equivalente", è, tuttavia,ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati. La circolare stabilisce espressamente che le ammnistrazioni pubbliche sono tenute all’applicazione delle disposizioni contenute, pena l’applicazione di sanzioni previste dall’ordinamento comunitario.
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