RETROATTIVA L'ELIMINAZIONE DEL VALORE NORMALE

Sul Supplemento Ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2009 è stata pubblicata la legge 7 luglio 2009, n.88 - legge Comunitaria 2008 - ...

28/07/2009
Sul Supplemento Ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2009 è stata pubblicata la legge 7 luglio 2009, n.88 - legge Comunitaria 2008 - che, tra l'altro, elimina le disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al "valore normale", sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito.

Sono state, pertanto, definitivamente accolte le istanze dell'ANCE che, anche attraverso la presentazione di una formale denuncia presso la Commissione Europea, ha da sempre sostenuto l'illegittimità degli accertamenti fiscali nell'ipotesi in cui il corrispettivo pattuito per l'operazione fosse inferiore al "valore normale", predeterminato unicamente in base a dati statistici, come le quotazioni O.M.I., inadeguati a rappresentare i valori di compravendita degli immobili nelle diverse realtà territoriali.

In particolare, l'art.24, commi 4, lett. f, e 5, della legge n.88/2009 riscrive, rispettivamente, sia l'art.54, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (ai fini IVA), sia l'art.39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 600/1973 (ai fini delle imposte sul reddito), eliminando, in entrambi i casi, le disposizioni che consentivano agli Uffici fiscali di rettificare i corrispettivi relativi alle operazioni di cessione dei beni immobili (1).

Allo stesso modo, per coordinamento normativo, deve intendersi abrogato anche l'art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006, in base al quale, sempre ai fini IVA, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non poteva essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Con riferimento all'applicabilità delle citate disposizioni, viene previsto che, ai fini IVA, queste entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. della legge Comunitaria 2008, ossia dal 15 luglio 2009 (art.24, comma 9, legge n.88/2009), mentre ai fini delle imposte sul reddito, le norme sono efficaci decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Provvedimento (2) (ossia dal 29 luglio 2009).

Tuttavia, si ritiene che alle suddette disposizioni debba attribuirsi la qualifica di norme di natura procedimentale e, come tali, applicabili anche per i pregressi periodi d'imposta ancora accertabili.

Ciò in analogia a quanto precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria in occasione dell'introduzione delle norme sull'accertamento sulle compravendite immobiliari in base al "valore normale", alle quali è stata attribuita, in via interpretativa, natura procedimentale e, quindi, "efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d'imposta ancora accertabili" (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.11/E del 16 febbraio 2007, cap. 12.4).

In ogni caso, l'abrogazione delle disposizioni accertative comporta che l'eventuale difformità tra il corrispettivo di cessione ed il "valore normale" potrà rappresentare una mera "presunzione semplice", che non può più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese.

Come richiesto dall'ANCE, è stato così ripristinato il principio di "libera contrattazione" delle operazioni immobiliari, in base al quale il corrispettivo di cessione del bene si forma solo a seguito dell'accordo fra le parti e corrisponde all'importo dichiarato in atto e fatturato all'acquirente.

Infatti, come stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale (3) in materia di IVA, la base imponibile dell'imposta è costituita dal corrispettivo complessivo dovuto al cedente, e a tale regola generale è consentito derogare unicamente in presenza di eccezioni tassative stabilite a livello normativo (tra le quali, come rilevato anche dalla Commissione UE nella procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia, non rientra il "valore normale" per la generalità delle cessioni immobiliari).

Tenuto conto dell'abrogazione delle citate norme, si fornisce in allegato un documento contenente alcune osservazioni difensive, a supporto delle imprese interessate ad ottenere, in via di autotutela o in sede di contenzioso ancora in corso, l'annullamento dei relativi atti d'accertamento.

Le osservazioni difensive prendono in considerazione anche ipotesi di avvisi d'accertamento aventi ad oggetto compravendite effettuate precedentemente al 4 luglio 2006, per le quali sia stato rettificato il relativo corrispettivo dichiarato in base alla mera applicazione delle quotazioni OMI, in palese violazione dell'art.1, comma 265, della legge 244/2007.

Si evidenzia, altresì, che, sotto il profilo IVA, la legge Comunitaria 2008 (art.24, comma 4, lett. b) ha riscritto l'art.13 del D.P.R. 633/1972, apportando alcune modifiche alla determinazione della base imponibile del tributo.

In particolare, con riferimento alle cessioni di beni viene ora previsto che:
  • per le cessioni gratuite, la destinazione (cd. "autoconsumo di beni") al consumo familiare o personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e per le assegnazioni ai soci (4) effettuate, a qualsiasi titolo, da società o da altri enti privati o pubblici, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto, o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni (o di beni simili), determinato nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Per quanto riguarda, inoltre, le prestazioni di servizi viene stabilito che:
  • per le prestazioni dipendenti, tra l'altro, da contratti d'opera, di appalto, mandato, ovvero da obbligazioni in genere (5), effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (cd. "autoconsumo di servizi"), la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione di tali servizi (6).
In sostanza, per entrambe le categorie di operazioni, la norma elimina il riferimento al "valore normale dei beni e delle prestazioni" come base imponibile di tali operazioni, presente, invece, nell'originaria formulazione dell'art.13 del D.P.R. 633/1972.

Tenuto conto delle modifiche apportate dalla legge 88/2009, il riferimento al "valore normale", ai fini della determinazione della base imponibile IVA, opera tra l'altro relativamente alle:
  • operazioni permutative (cessioni di beni e prestazioni di servizi), per le quali resta fermo che la base imponibile è costituita dal "valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse". Tale disposizione ha contenuto sostanzialmente analogo alla norma originaria (7);
  • operazioni infragruppo, in presenza di determinate condizioni stabilite dall'art.13, comma 3, lett.a, b, c, del D.P.R. 633/1972.
Circa la nozione di "valore normale" la legge Comunitaria 2008 ha riscritto, altresì, l'art.14 del D.P.R. 633/1972, senza, tuttavia, modificarne in modo sostanziale la definizione.

In particolare, ai sensi del nuovo art.14 del citato D.P.R. 633/1972, per "valore normale" si intende:
  • "l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o i servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione";
  • nell'ipotesi in cui non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe:
    • per le cessioni di beni, "il prezzo di acquisto degli stessi, o di beni simili, o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni";
    • per le prestazioni di servizi, "le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi".
Infine, l'art.24, comma 8, della legge Comunitaria 2008 stabilisce che le nuove disposizioni in materia di base imponibile (art.13) e la mera nozione di "valore normale" (art.14) ai fini del tributo si applicheranno alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. del medesimo Provvedimento.

(1) Introdotte dall'art.35, commi 2-3, del D.L. 223/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006 - cd. Decreto "Visco-Bersani".
(2) Si tratta dell'ordinario periodo di vacatio legis, previsto dall'art.73 della Costituzione.
(3) Art.73 della Direttiva 2006/112/CE ed art.13 del D.P.R. 633/1972.
(4) Di cui all'art.2, comma 2, nn. 4) 5) e 6), del D.P.R. 633/1972.
(5) A condizione che l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi relativa all'esecuzione di tali prestazioni sia detraibile e che la singola prestazione di servizi sia di valore superiore a 25,82 euro (cfr. art.3, comma 3, D.P.R. 633/1972).
(6) Con riferimento alle prestazioni di servizi, è rimasta invariata la disposizione che prevede, per le assegnazioni ai soci che hanno ad oggetto cessioni, concessioni o licenze, che la base imponibile sia costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per tali operazioni (cfr. anche art.3, comma 3, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).
(7) Cfr. art.13, comma 2, lett.c, D.P.R. 633/1972.

Fonte: ANCE
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