Raggruppamenti “sovrabbondanti”: Anche per l’AGCM l’esclusione non può essere automatica

Sul problema relativo ai raggruppamenti “sovrabbondanti”, successivamente al comunicato del mese di settembre di Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC (Auto...

27/12/2014
Sul problema relativo ai raggruppamenti “sovrabbondanti”, successivamente al comunicato del mese di settembre di Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) interveniene adesso l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato).

L’AGCM con una propria comunicazione del 23 dicembre scorso gha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in relazione all’inserimento nei bandi di gara, nonché alla loro applicazione da parte delle stazioni appaltanti, di clausole che escludono a monte la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese (“RTI”) costituiti da due o più imprese che già singolarmente possiedono i requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara (c.d. RTI “sovrabbondanti”).
L’AGCM adotta una linea praticamente identica a quella dell’ANAC e pone a fondamento della possibile inclusione di una clausola di esclusione del RTI “sovrabbondante”, nonché della sua applicazione da parte della stazione appaltante, il principio di proporzionalità, riconoscendo la possibilità di escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 della legge n. 287/90.

In ultima analisi, dunque, l’AGCM che al fine di garantire un corretto bilanciamento tra i principi imposti dal diritto dell’Unione a tutela della libera concorrenza, da un lato, e a garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, dall’altro, ritiene utile chiarire che l’inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI “sovrabbondanti” è legittimo solo laddove la clausola:
  • espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, quali la natura del servizio e/o l’assetto del mercato di riferimento;
  • preveda che l’esclusione del RTI non può essere automatica, essendo la stazione appaltante tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento;
  • disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante.

  • A cura di Gabriele Bivona
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