Regime forfetario 2020: novità e requisiti in 7 punti per i professionisti e imprese

Novità, requisiti, cause da esclusione per accedere al Regime forfetario 2020

17/01/2020

Con la pubblicazione della nuova Legge di Bilancio sono scattate diverse novità per professionisti e imprese che intendono avvalersi del cosiddetto regime forfetario, riservato alle partite iva con reddito non superiore a 65mila euro.

Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 692 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha apportato diverse modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per quanto riguarda la disciplina del regime forfetario per l'anno 2020. Modifiche che riducono sensibilmente la platea di partite IVA che potranno accedere alla disciplina fiscale riservata ai "piccoli" contribuenti che prevede un'aliquota sostitutiva del 15% ridotta al 5% per le start-up. Nel caso di adesione al regime forfetario, i contribuenti non dovranno più valorizzare l'IVA in fattura e dovranno solo comunicare la loro decisione al Fisco entro il 28 febbraio 2020.

  1. Regime Forfetario 2020: chi può avvalersi?
  2. Cosa accade se si superano i 65.000 euro di ricavi?
  3. Nuove cause ostative e requisiti di accesso per imprese e liberi professionisti
  4. Le altre cause da esclusione
  5. Il regime premiale
  6. Gli effetti sul reddito complessivo
  7. Regime forfetario 2020: le altre modifiche

Regime Forfetario 2020: chi può avvalersi?

Cominciamo subito a chiarire chi sono i soggetti che possono scegliere di avvalersi del Regime Forfetario 2020. Sono le partite IVA (professionisti e imprese) con ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro.

Le partite IVA che nell'anno precedente non hanno fatturato più di 65.000 euro possono, dunque, scegliere il Regime Forfetario.

Cosa accade se si superano i 65.000 euro di ricavi?

Niente di grave o irrecuperabile. Nel caso in cui il contribuente avesse optato per il regime forfetario e in corso d'opera avesse superato il limite dei 65.000 euro non cambierebbe nulla per l'anno in corso ma solo per quello successivo in cui dovrà tornare alle normali abitudini (fatture con IVA e ritenute d'acconto, IRPEF, IRAP).

Volendo fare un esempio esemplificativo:

  • Anno 2019 - Hai fatturato meno di 65.000 euro e non rientrando in nessuna delle cause di esclusione, si opta per l'adesione al regime forfetario.
  • Anno 2020 - Pur rientrando nel forfetario si realizzano dei ricavi di 70.000 euro (>65.000 euro). Per l'anno in corso si continua a fruire del regime forfetario e, quindi, si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (o 5% se start-up).
  • Anno 2021 - Si rientra nel regime di contribuzione normale ma se si fattura meno di 65.000 euro l'anno successivo (2022) si potrà tornare nel forfetario.

Nuove cause ostative e requisiti di accesso per imprese e liberi professionisti

Come già detto, la Legge di Bilancio per il 2020 ha previsto nuove cause ostative per l'accesso al regime forfetario. Vediamo quali sono.

Il costo del lavoro

Questa è la novità più importante che prevede l'esclusione dal regime forfetario nel caso l'ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, superi i 20mila euro lordi. Soglia più alta rispetto al recente passato (nel 2018 era 5.000 euro), più coerente con il limite di ricavi di 65.000 euro.

I redditi da lavoro

Altra causa che esclude dal regime forfetario riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati. È, infatti, previsto che non possono accedere al forfetario le partite IVA che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.

Le altre cause da esclusione

Restano le altre cause che prevedono l'esclusione dal regime forfetario per:

  • chi si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”);
  • coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni;
  • chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Il regime premiale

Oltre a variare requisiti di accesso e cause di esclusione del Regime Forfetario 2020, l'art. 1, comma 492 della nuova Legge di Bilancio apporta diverse altre modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come l'introduzione di regime premiale per incentivare l’applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono esonerati (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). È, infatti, previsto che per questi ultimi, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino completamente la modalità cartacea mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973) è ridotto da cinque a quattro anni.

Gli effetti sul reddito complessivo

La Legge di Bilancio puntualizza che il reddito assoggettato al regime forfetario deve essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per determinare, tra l’altro, la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti, le detrazioni per canoni locativi. Più in generale, rileva tutte le volte in cui le norme fanno riferimento, per la spettanza o per il calcolo di deduzioni, detrazioni o benefici, anche diversi da quelli fiscali, al possesso di requisiti reddituali, ad esempio l’ISEE. Se ne deve tener conto anche quando al reddito complessivo è collegato un beneficio, come nel caso delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle associazioni senza scopo di lucro (articolo 15, comma 1, lettera i), Tuir), che spettano entro il limite del 2% del reddito complessivo.

Regime forfetario 2020: le altre modifiche

Il comma 691 della Legge di Bilancio 2020 ha abolito la disposizione dettata dalla quella 2019 (articolo 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145/2018), che aveva istituito, a decorrere da quest’anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni: se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro, ragguagliati ad anno, avrebbero potuto applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato ordinariamente, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l’aliquota del 20%.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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