Regione siciliana. La Giunta regionale approva le modifiche alla legge urbanistica per evitare il giudizio di incostituzionalità

Le modifiche contenute nel disegno di legge nascono per pervenire al ritiro del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale

di Redazione tecnica - 26/12/2020

La Giunta regionale siciliana con deliberazione n. 591 del 17 dicembre 2020, ha approvato il Disegno di legge recante  «Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante: “Norme per il governo del territorio”».

Modifiche contenute nel disegno di legge

Le modifiche contenute nel disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nascono dalla volontà di pervenire ad una soluzione normativa definitiva che dovrebbe come risultato il ritiro del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale contro la Regione Siciliana per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 5; 15 commi 1 e 2; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lett. f); 21, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 22; 25; 26, comma 4 lett. f); 27; 36; 37, commi 3, 4, 5, 6 lett. c) e lett. d), 7, 8 e 9, della legge regionale del l3 agosto 2020, n. 19.

Impugnativa del Consiglio dei Ministri

Ricordiamo, infatti che il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 67 del 17 ottobre 2020, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana n. 19 del 13 agosto 2020, recante “Norme per il governo del territorio”, in quanto le disposizioni contenute in 10 articoli della stessa riguardanti la pianificazione territoriale con valenza anche paesaggistica, eccedono dalle competenze statutarie della Regione siciliana, violando gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, con riferimento alla materia dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio.

Il Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per questione di legittimità costituzionale è stato depositato in cancelleria il 27 ottobre 2020 ed il ricorso stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 1a serie speciale n. 48 del 25 novembre 2020.

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale contiene 17 articoli che intervengono, oltre che nella modifica dei 10 articoli impugnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare il Giudizio di incostituzionalità, anche negli altri 6 seguenti articoli della legge regionale n. 19/2020:

  • art. 18 - Valutazione ambientale strategica (VAS)
  • art. 24 - Procedure di formazione del PTC e del PCM
  • art. 48 - Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato
  • art. 52 - Comitato tecnico scientifico (CTS)
  • art. 53 - Regime transitorio della pianificazione urbanistica
  • art. 54 - Misure di salvaguardia

con l’inserimento, anche, del nuovo art. 46-bis rubricato “Disposizioni di tutela particolare”.

Motivi dell’impugnativa relativa all’articolo 37

Degna di segnalazione le modifiche introdotte all’articolo 37 per il quale nell’impugnativa inoltrata dal Pesidente del Consiglio dei Ministri alla Corte costituzionale era così precisato “L’art. 37 contiene disposizioni di tutela e pianificazione del territorio rurale e di tutela dei boschi e delle foreste.

In particolare, il comma 3 subordina la realizzazione di tutti gli interventi edilizi nel territorio rurale al rispetto delle «specifiche norme di tutela del paesaggio rurale indicate da apposite linee guida approvate con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente di concerto con l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea».

Al riguardo, si rileva che la disciplina di tutela del paesaggio rurale di riferimento deve essere quella del piano paesaggistico, al quale la norma dovrebbe rinviare. Al fine di assicurare la tutela del paesaggio rurale nelle more dell’approvazione del piano, si ritiene legittimo il rinvio alle linee guida, da recepirsi poi nel predetto strumento, che dovrebbero però essere elaborate dall’Assessorato competente in materia di tutela del paesaggio.

Il comma 4 prevede poi che «Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3, sugli immobili ricadenti all’interno del territorio rurale di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero e riqualificazione delle volumetrie esistenti, che risultino catastate alla data di entrata in vigore della presente legge, e gli ampliamenti per l’insediamento di attività agrituristiche di cui al comma 5. È altresì consentito, previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, il mutamento della destinazione d’uso di fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo, ancorché non ultimati, a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione e per l’insediamento delle attività di bed and breakfast , agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza.».

La disposizione consente; quindi, il recupero e la riqualificazione delle volumetrie «catastate», indipendentemente dal fatto che tali volumetrie siano state legittimamente realizzate ovvero siano abusive. Il cambio di destinazione d’uso — questo sì limitato ai soli manufatti legittimamente realizzati — è poi consentito senza attendere né la pianificazione paesaggistica, e neppure le linee guida di cui al comma 3, ossia al di fuori di qualsiasi disegno pianificatorio, e ciò anche in ambiti sottoposti a tutela.

Il comma 6 prevede che il PUG individua e classifica con adeguate perimetrazioni il territorio rurale, articolandolo in zone, per ognuna delle quali sono stabiliti parametri limitativi, senza alcun richiamo espresso al necessario rispetto della normativa di tutela del paesaggio rurale. Tra le zone individuate, sono previste «zone di produzione intensiva con l’uso di serre e tecnologie meccaniche avanzate, anche sedi di impianti di energia alternativa, con obbligo di smaltimento alla fine del ciclo produttivo» (lett. c) e «zone per aziende artigianali/industriali, anche connesse alle attività agricole, di lavorazione e/o conservazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli» (lett. d) . L’individuazione e classificazione, nell’ambito del territorio rurale, delle predette categorie c) e d) porterebbe di fatto a un notevole incremento delle potenzialità edilizie e del consumo di suolo in zone agricole, in potenziale contrasto con gli obiettivi generali della «tutela del paesaggio rurale», perseguiti dall’art. 37 in esame, e del «contenimento del consumo di suolo» (art. 34).

I commi 5, 7, 8 e 9 consentono rilevanti trasformazioni degli edifici rurali.

In particolare, il comma 5 prevede incrementi volumetrici, del dieci per cento, in favore delle attività agrituristiche. Il comma 7 pone limiti agli interventi di recupero di edifici esistenti; tuttavia, nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, per i quali è generalmente esclusa la possibilità di ampliamento volumetrico se la cubatura esistente già supera quella consentita dal PUG, si prevede che la clausola può tener conto di un incremento volumetrico, del trenta per cento, in caso di utilizzazione agrituristica, con obbligo di trascrizione decennale nella conservatoria dei registri immobiliari ( cfr. lett. b) . Il comma 8 prevede che siano consentite attività di ristorazione e intrattenimento in tutti gli edifici esistenti, previo intervento di restauro, ri-funzionalizzazione e ristrutturazione edilizia nonché l’uso stagionale o periodico dei manufatti abitativi, anche per attività di ristorazione e intrattenimento. Il comma 9 stabilisce che, per le finalità stabilite dal comma 8, «i fabbricati esistenti possono essere ampliati fino ad un massimo del trenta per cento della cubatura esistente».

Con tali previsioni, sostanzialmente, il Legislatore regionale consente un considerevole e indiscriminato incremento di cubatura (dieci o trenta per cento), in contrasto con gli obiettivi generali della «tutela del paesaggio rurale» e del «contenimento del consumo di suolo», determinando il superamento ex lege delle previsioni della pianificazione paesaggistica. Si permette inoltre la trasformazione indiscriminata degli edifici rurali per attività di ristorazione e intrattenimento.

Le suddette previsioni appaiono irragionevoli, oltre che lesive dei principi fondamentali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Invero, gli incrementi volumetrici e i cambi di destinazione d’uso sono consentiti in modo indiscriminato, anche su immobili soggetti a tutela, quali beni culturali o paesaggistici, senza essere valutati nel quadro necessario della pianificazione paesaggistica, in violazione degli articoli 134, 135, 136, 143 e 145 del codice di settore, i quali, come si è detto, rilevano come norme di grande riforma economico-sociale.

Tale disciplina si pone, quindi in contrasto con l’art. 14 dello Statuto di autonomia, e con l’art. 117, 2 comma, lett. s) cost. Inoltre, l’incremento volumetrico è previsto a regime, rispetto alla cubatura «esistente», senza richiedere che i volumi esistenti siano stati legittimamente realizzati e senza stabilire neppure a quale data debba riferirsi tale esistenza, con la conseguenza che, in astratto, il predetto incremento sarebbe spendibile in ogni tempo e, ciò che è peggio, applicabile più volte sullo stesso immobile.

Sotto questo profilo, oltre alla violazione dei parametri sopra richiamati, emerge anche il contrasto con il principio — posto dagli articoli 36 e 37 del testo unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 — che stabilisce esattamente casi e termini per la sanatoria delle opere realizzate senza titolo, atteso che, con le norme censurate, la Regione legittima sostanzialmente anche volumi edilizi potenzialmente abusivi, consentendone persino l’incremento. I principi di cui ai predetti articoli 36 e 37 si impongono, come detto, anche alla Regione Siciliana, alla quale è comunque preclusa l’individuazione di ipotesi di sanatoria non previste dalla disciplina statale (Corte cost. n. 232 del 2017, cit.). Emerge, pertanto, la violazione dell’art. 14, primo comma, lettera f) , dello statuto speciale e dell’art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost.”

Modifiche introdotte all’articolo 37

Erano così importanti le motivazioni dell’impugnativa sull’articolo 37 inoltrate alla Corte costituzionale che la Giunta regionale siciliana ha sostituito integralmente l’articolo 37 della legge n. 19/2020 ed utilizzano per lo stesso una versione che potrebbe definirsi "retrò"“in quanto ha utilizzato, in pratica per lo stesso, il testo integrale dell’articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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