Regione siciliana: Pubblicità riguardante dati sui contratti di lavori, servizi e forniture

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 30 settembre 2016 è stata pubblicata la Circolare regionale dell’Assessorato delle infrastrutture ...

07/10/2016

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 30 settembre 2016 è stata pubblicata la Circolare regionale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 16 settembre 2016 recante “Articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Pubblicità a mezzo stampa dei dati riguardanti i contratti di lavori, servizi e forniture”.

Nella circolare è precisato che l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a rendere noti i dati indicati dal comma 5, lettere a) (i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista) e b) (l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale del lavoro), del medesimo articolo con le modalità previste “rispettivamente, dall’articolo 66, comma 7, e dall’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo stampa, a valere sui ribassi d’asta”.

Nella circolare, preso atto che il vigente decreto legislativo n. 50/2016 predilige quale criterio di aggiudicazione degli appalti quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerato che la valutazione delle commissioni sull’offerta tecnica è discrezionale ed è prevalente sull’assegnazione del punteggio per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto, è precisato che la comunicazione a mezzo stampa sia rilevante per le finalità di pubblicità e trasparenza, affinché l’opinione pubblica possa essere informata sullo svolgimento e sugli esiti degli appalti pubblici, è precisato che, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 73, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 che effettuerà il riordino definitivo degli obblighi di pubblicazione, si ritiene opportuno che le stazioni appaltanti continuino ad effettuare le pubblicazioni quadrimestrali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, con le modalità stabilite dall’articolo 2 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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