Regolamento codice dei contratti: Modifiche ed integrazioni

La legge 23 luglio 2012, n. 119 che ha convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione ...

07/08/2012
La legge 23 luglio 2012, n. 119 che ha convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione" ha apportato sostanziali modifiche ed integrazioni all'articolo 357 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Nel dettaglio la legge di conversione che ha apportato sostanziali modifiche all’originario testo del decreto-legge, ha sostanzialmente modificato l'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010 ed è possibile evidenziare le seguenti novità:
  • nelle gare di appalto, bandite fino al 4 dicembre prossimo, in cui siano previste una o più delle seguenti categorie: OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2, indipendentemente dal rilascio di un'attestazione nelle nuove categorie, le imprese già qualificate con un attestato rilasciato in vigenza del Dpr n. 34/2000 successivo alla data di pubblicazione del Dpr n. 207/2010, potranno continuare ad utilizzare quest’ultimo;
  • le imprese in possesso soltanto dell'attestato rilasciato in base al nuovo Regolamento n. 207/2010 non potranno partecipare alle gare bandite sino al 4 dicembre p.v., poiché, queste ultime continueranno ad essere regolate dalle disposizioni del Dpr n. 34/2000;
  • le imprese prive di un attestato rilasciato secondo le disposizioni del Dpr n. 207/2010, potranno utilizzare i vecchi attesati rilasciati in vigenza del Dpr n. 34/2010 con scadenza successiva al 4 dicembre p.v., anche al termine del periodo transitorio, per tutto il periodo di validità degli stessi;
  • viene previsto un meccanismo di equivalenza e viene meno la necessità di richiedere alle stazioni appaltanti, per la qualificazione nelle categorie OS7, OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A la riemissione dei certificati;
  • a far data dal 5 dicembre p.v. gli importi contenuti nelle attestazioni rilasciate in vigenza del Dpr n. 34/2000, si intendono sostituiti, e quindi arrotondati, ai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5 del regolamento;
  • per la qualificazione nella categoria OG 11, è prevista una suddivisione convenzionale nelle tre sottocategorie OS 3, OS 28 e OS 30 dell'opera eseguita, secondo le percentuali del 20%, 40% e 40%;
  • viene introdotta una maggiore tolleranza nei requisiti della verifica triennale al fine di evitare che le imprese perdano la qualificazione SOA già acquisita, proprio per effetto del ridursi dell'attività da esse svolta, susseguente alla crisi economica del settore.

Alleghiamo alla presente il testo del Regolamento n. 207/2010 coordinato con la legge 23 luglio 2012, n. 119 che ha convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73.

A cura di Paolo Oreto
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