Regolamento codice dei contratti: in ritardo di 32 mesi, incassa i primi pareri negativi

Ultimo aggiornamento: Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole con alcune osservazioni. Mentre siamo in attesa che i Consigli nazionali degli archite...

05/03/2010
Ultimo aggiornamento: Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole con alcune osservazioni.

Mentre siamo in attesa che i Consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri e le associazioni dei costruttori manifestino pubblicamente il loro parere sullo schema di Regolamento di attuazione, previsto all'articolo 5 del Codice dei contratti, giungono i primi pareri negativi da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della Federazione Industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (F.IN.CO).
Ricordiamo che il Regolamento doveva essere adottato, così come previsto dall'articolo 253, comma 2 del Codice dei contratti entro un anno dall'entrata in vigore del codice stesso (1/7/2006) e, quindi, avrebbe dovuto essere adottato entro l'1/7/2007. Ad oggi l'emanazione è in ritardo di ben 32 mesi pari a circa 1.000 giorni e crediamo che tale ritardo aumenterà ancora.

Come abbiamo avuto modo di segnalare in una nostra precedente notizia, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici presieduta da Luigi Giampaolino, in riferimento allo schema di regolamento esitato dal Governo, ha espresso un parere sostanzialmente negativo evidenziando, tra l'altro, che:
  • il regolamento di attuazione del Codice dei contratti costituisce un esempio di iper-regolamentazione contraria ai principi di semplificazione perseguiti dal legislatore comunitario;
  • occorre rivedere l'allegato A1 sui requisiti per le opere "super specializzate" che restringe la concorrenza;
  • è necessario rendere più cogenti le norme sulle Soa;
  • devono essere modificate le norme sui collaudi che attribuiscono compensi extra ai tecnici delle amministrazioni e quelle sulla finanza di progetto nei servizi.

Nel parere espresso, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il presidente Giampaolino ha precisato che il regolamento dovrebbe "rispondere ad esigenze di semplificazione e qualità della regolazione, in un testo più sintetico" ed ha aggiunto che "questo settore, caratterizzato da un mercato dinamico, richiederebbe strumenti normativi snelli e di agevole consultazione".
Nel parere viene censurato anche il "minore rigore" sulla disciplina dell'attività promozionale svolta dalle Soa e suggerisce di acquisire il parere dell'Autorità anche per le cessioni azionarie all'interno della compagine sociale della Soa.
Per i collaudi viene, invece, censurata la norma che prevede i compensi nelle commissioni di collaudo con particolare riferimento alle commissioni "miste": ai dipendenti della stazione appaltante nominati commissari "sarebbe assegnato un compenso determinato in forma di onorario professionale sebbene essi svolgano una prestazione nell'ambito dei propri compiti di istituto retribuite con il solo incentivo ex art. 92, comma 5 del Codice". I compensi previsti dalla norma devono quindi riguardare, soltanto, i membri esterni all'amministrazione.

Finco, in un comunicato stampa recentemente diffuso, ha manifestato pubblicamente la propria posizione precisando che nell'ambito di una complessiva favorevole valutazione dell'articolato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture nell'ambito della revisione del Regolamento attuativo del Codice Contratti Pubblici, esprime preoccupazione per la previsione dell'art. 85 dello schema attualmente in discussione.
Essa può infatti consentire ad imprese che non ne hanno le caratteristiche di acquisire qualificazioni usando lavori dati in subappalto ed ha continuato aggiungendo che anche l'art. 88, che non prevede per l'Avvalimento di qualificazioni superspecialistiche i medesimi limiti che il Codice dei Contratti prevede di norma (art. 37 comma 11, D. L.gsvo 163/06), non può lasciare indifferente il sistema delle imprese specialistiche e superspecialistiche che Finco rappresenta.
Il comunicato stampa viene concluso evidenziando le negative conseguenze che avrebbe, in definitiva, una indebita estensione della possibilità da parte delle imprese generali di utilizzare le altrui qualifiche, oltre il limite già stabilito dalla vigente normativa, con riferimento sia alla possibilità di infiltrazioni malavitose nei lavori pubblici, sia alla sicurezza dei cantieri, sia, infine, all'equilibrio ed alla possibilità di armonico esercizio delle attività economiche nel mercato alle Commissioni Pubbliche e delle costruzioni in generale.

Mentre siamo in attesa del parere del Consiglio di Stato che dovrebbe essere reso in questo mese di marzo, non possiamo non ricordare il pasticcio delle aggiudicazioni nelle gare di progettazione ed in particolare:
  • la discrezionalità prevista nell'articolo 262, comma 1, per le stazioni appaltanti di utilizzare come criterio o base di riferimento deii corrispettivi le tariffe professionali vigenti;
  • la definizione, nelle gare di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 Euro, da parte degli enti appaltanti di un ribasso percentuale massimo che non può essere superato dai partecipanti prevista dall'articolo 266, comma 1, lettera c1)

Per quanto concerne la discrezionalità, nell'utilizzare come base di riferimento le tariffe professionali, lasciata alle stazioni appaltanti potrebbe rendere, in certi casi, variabile l'importo dell'onorario da porre a base d'asta in funzione della necessità che lo stesso sia sopra o sotto soglia, al di sopra o al di sotto di 100.000 o 20.000 Euro.
Relativamente, poi, al ribasso massimo fissato dagli Enti appaltanti potremo trovarci di fronte a percentuali fissate con metodologia diversa da ogni amministrazione e, quindi, variabili non soltanto in funzione della tipologia di lavoro ma, anche, in funzione della decisione della stazione appaltante stessa ed i professionisti, conoscendo la percentuale limite fissata dall'ente appaltante, probabilmente, si attesteranno, tutti, sul medesimo ribasso rendendo ininfluente l'offerta nella parte relativa al prezzo e l'aggiudicazione dovrà basarsi, quindi, su altri indicatori molto più aleatori del prezzo.

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A cura di Paolo Oreto
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