Regolarità fiscale per la partecipazione alle gare di appalti pubblici

Ai fini dell'attestazione della "regolarità fiscale" delle imprese partecipanti a gare d'appalto pubblico di opere, forniture e servizi, la certificazione de...

25/08/2010
Ai fini dell'attestazione della "regolarità fiscale" delle imprese partecipanti a gare d'appalto pubblico di opere, forniture e servizi, la certificazione dei "carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria", rilasciata dagli Uffici dell`Agenzia delle Entrate su richiesta della Stazione appaltante, deve indicare esclusivamente le violazioni di obblighi tributari che siano definitivamente accertate.
Così puntualizza l'Agenzia delle Entrate con Circolare n.41/E del 3 agosto 2010, rettificando il precedente orientamento, espresso nella Circolare n.34/E del 25 maggio 2007, in tema di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici").

Ripercorrendo il dettato normativo, l'Amministrazione finanziaria innanzitutto ribadisce che, ai sensi dell'art.38 comma 1, lett.g) del D.Lgs. 163/2006, i soggetti che abbiano commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, definitivamente accertate, sono esclusi:
  • dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
  • dall'affidamento dei relativi subappalti,

con la conseguenza che è preclusa la stipula dei relativi contratti.
A tal fine, è la stessa impresa interessata che deve attestare la propria "regolarità fiscale", presentando alla Stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 (art.38, comma 2, D.Lgs. 163/2006).

Nella successiva fase di controllo sulla veridicità di tale autocertificazione, la Stazione appaltante può quindi richiedere all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, il rilascio dell'attestazione della "regolarità fiscale" di quest'ultima.
Al riguardo, con la citata Circolare n.41/E/2010, l'Agenzia delle Entrate conferma, come già chiarito nella precedente Circolare n.34/E/2007, che gli Uffici locali possono certificare la regolarità fiscale dell'impresa quando, alternativamente:
  • nei confronti della stessa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti che si sono resi oramai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato,
  • in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche attraverso definizione agevolata.

A tal fine, i medesimi Uffici amministrativi devono utilizzare il Modello di certificazione dei "carichi pendenti", approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, destinato alla "Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria".
In merito a quest'ultima attestazione, con la Circolare 41/E/2010, l'Amministrazione evidenzia che, l'indicazione separata delle violazioni tributarie che non risultano ancora definitivamente accertate, ritenuta necessaria nella precedente Circolare 34/E/2007 al fine di fornire alla Stazione appaltante richiedente tutti i dati utili alle verifiche, viola le disposizioni contenute nell'art.38 del D.Lgs. 163/2006, fornendo elementi informativi non espressamente richiesti dal "Codice dei contratti pubblici".
Tale circostanza recherebbe poi, in via di principio, pregiudizio a danno di soggetti partecipanti ad una gara per i quali, a fronte di una pretesa dell'Amministrazione, non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione, ovvero non sia ancora passata in giudicato alcuna pronuncia giurisdizionale.

A ciò si aggiunga l'eventuale disparità di trattamento subita nell'ipotesi in cui alla medesima gara partecipino anche soggetti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata.
Pertanto, a rettifica di quanto precedentemente chiarito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il citato Modello di certificazione dei "carichi pendenti", attualmente in uso, deve contenere "esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate".

Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati