Restauratore di beni culturali: in Gazzetta il regolamento per il conseguimento della qualifica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019 il Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 10 agosto 2019, n. 112 recante...

17/10/2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019 il Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 10 agosto 2019, n. 112 recante "Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali".

In decreto, che entrerà in vigore il 30 ottobre 2019, è composto da 8 articoli e 2 allegati:

  • Art. 1 - Oggetto
  • Art. 2 - Requisiti di ammissione
  • Art. 3 - Domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità
  • Art. 4 - Prove di esame
  • Art. 5 - Composizione delle Commissioni
  • Art. 6 - Compiti della Commissione
  • Art. 7 - Svolgimento delle prove d'esame
  • Art. 8 - Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali
  • Allegato A (Art. 3, comma 2)
  • Allegato B (Art. 5, comma 1, lettera c))

Con il nuovo regolamento vengono stabilite le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante e intese ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. Prove di idoneità che sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

Requisiti di ammissione

Possono acquisire la qualifica di restauratore e accedere direttamente alle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante:
a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 e abbiano superato una prova preselettiva, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1;
b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, nonché i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013.

Domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità

Le prove di idoneità sono indette con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che ne fissa le date, le modalità di svolgimento e le sedi, distribuite sul territorio, presso le istituzioni accreditate o presso le Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali. La domanda di partecipazione va presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del suddetto decreto e deve essere corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneità.

In allegato il decreto e gli allegati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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