Richiesta contributi messa in sicurezza edifici e territorio: Arriva il modello di certificazione informatizzato

Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

di Redazione tecnica - 17/08/2020

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Sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 14 agosto è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020 recante “Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019”.

Comuni richiedenti il contributo

Con il Decreto in argomento, Il Ministero dell’Interno, in riferimento ai commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha definito le relative procedure ed, in riferimento al comma 2 dell’articolo 1 del decreto stesso, ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:

  • a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  • c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Tipologie di nvestimento

I contributi sono possibili per:

  • Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
    • a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
    • b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
  • Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:
    • a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
    • b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
  • Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente, ammissibili:
    • a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
    • b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
    • c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
    • d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Ordine di priorità

Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione degli investimenti precedentemente indicati, secondo il seguente ordine di priorità:

  • a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Modello di certificazione

Con il decreto è, anche, approvato è approvato il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il modello cartaceo di cui al modello A allegato al decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell’interno - Direzione centrale della finanza locale.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell’«AREA CERTIFICATI».

Modalità e termini di trasmisisone

Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre 2020, per l’anno 2021, devono trasmettere la certificazione di cui al modello A allegato al decreto stesso esclusivamente con modalità telematica, munita della

sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

In allegato il decreto 5 agosto 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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