Riforma Codice dei contratti: altri 3 anni per completare la regolamentazione?

Sono le ore 21.30 del 19 aprile 2016 e dopo un lungo e travagliato processo di approvazione, finalmente, sfogliando i contenuti della Gazzetta Ufficiale n. 9...

07/12/2018

Sono le ore 21.30 del 19 aprile 2016 e dopo un lungo e travagliato processo di approvazione, finalmente, sfogliando i contenuti della Gazzetta Ufficiale n. 91 il mio sguardo cade sul supplemento ordinario n. 10 che contiene il tanto atteso decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che con il successivo Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 - Supplemento ordinario) diventa solo "Codice dei contratti pubblici".

Una riorganizzazione delle regole sugli appalti pubblici che ha visto la luce a 10 anni dall'ultima riforma, dopo 2 anni dall'approvazione delle 3 direttive UE e dopo meno di 3 mesi dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Gazzetta Ufficiale 29/01/2016, n. 23), auspicata e desiderata da tutto il comparto edilizio che aveva da sempre riconosciuto delle falle al vecchio D.Lgs. n. 163/2006.

Una riforma che, però, da subito ha evidenziato grosse lacune e perplessità di tutti gli operatori: costruttori, professionisti e stazioni appaltanti, ovvero i 3 attori principali che avrebbero dovuto beneficiare di regole chiare e di semplice applicazione, che avrebbero dovuto risollevare un settore in continua recessione. I primi segnali di "scarsa attenzione" si sono palesati subito con:

  • l'assenza di un periodo transitorio che costringeva le stazioni appaltanti a pubblicare bandi senza essere certi di quali modalità utilizzare (e infatti nei primi mesi tutti gli osservatori evidenziavano un crollo nella pubblicazione delle gare);
  • il Comunicato congiunto MIT-ANAC del 22 aprile 2016 con il quale l'allora Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, e il Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, hanno fornito chiarimenti in merito alla data di entrata in vigore delle nuove regole;
  • la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016 di un avviso di rettifica con circa 170 modifiche su un testo composto da 220 articoli;
  • la pubblicazione sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto Correttivo) con 441 modifiche apportate a circa 130 articoli del Codice.

A questo c'è da aggiungersi un numero non ben definito di provvedimenti attuativi previsti direttamente nell'articolato del Codice (noi ne abbiamo contati 66) e altri genericamente indicati dall'art. 212, comma 2 (dovrebbero essere altri 11), per un totale di 77 provvedimenti di attuazione di cui, ad oggi, ne dovrebbero essere stati approvati una quarantina.

Potremmo dire, quindi, che la riforma del Codice è alla metà del suo percorso. L'uso del condizionale è però d'obbligo considerato che come per i migliori giochi di ruolo, le regole le fa il Governo in carica che può decidere di smontare, aggiungere o togliere. Ed è quanto sta accadendo in questi giorni.

Il Governo ha, infatti, deciso di provvedere ad una contro-riforma emanando subito un provvedimento d'urgenza (il D.L. Semplificazioni - leggi articolo) e preparare un disegno di legge delega per la pubblicazione di nuovi decreti legislativi, correttivi dell'attuale D.Lgs. n. 50/2016.

Senza voler entrare troppo nel dettaglio (lo faremo in altro articolo), mentre le modifiche apportate dal D.L. semplificazioni entreranno subito in vigore (con buona pace della centralità della progettazione), il disegno di legge delega prevede:

  • la pubblicazione di uno o più decreti legislativi entro un anno dalla pubblicazione della delega (e storicamente il Governo si è sempre preso ogni secondo di tempo), adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto necessario (qui si possono notare le idee poco chiare di un Governo che non sa ancora come deve muoversi);
  • la pubblicazione, entro altri ventiquattro mesi, di uno o più regolamenti che dettano la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi;
  • un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:
    • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
    • progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
    • sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
    • sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
    • categorie di opere generali e specializzate;
    • direzione dei lavori e dell'esecuzione;
    • esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
    • collaudo e verifica di conformità;
    • tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
    • affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
    • requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
    • lavori riguardanti i beni culturali;
    • contratti da svolgersi all'estero.
  • entro due anni dalla data di entrata in vigore dei precedenti decreti legislativi, sarà possibile adottare disposizioni integrative e correttive.

A conti fatti, dunque, il settore dei lavori pubblici vivrà nell'incertezza per i successivi 36 mesi dalla pubblicazione della legge delega. Tutto sempre che il Governo resti in sella fino la fine del mandato, in caso contrario...neanche una sfera di cristallo potrà svelare il futuro dei lavori pubblici in Italia.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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