Riforma Costituzionale: perché si è dovuto procedere con il Referendum confermativo?

Il 4 dicembre 2016 rimarrà alla storia non solo per il referendum costituzionale (sul quale giornali, web e social network parlano ormai continuamente da mes...

07/12/2016

Il 4 dicembre 2016 rimarrà alla storia non solo per il referendum costituzionale (sul quale giornali, web e social network parlano ormai continuamente da mesi), ma per il ritorno alle urne del popolo italiano che, complice la pressione mediatica, ha partecipato in massa alle votazioni.

Il NO ha ottenuto la fiducia di 19.025.254 elettori (pari al 59,95% dei votanti) e il SI 12.709.536 voti (40,05%). Sono andati al voto 31.997.916 cittadini, ovvero il 68,48% degli aventi diritto al voto (contro il 53,8% dell'ultimo referendum costituzionale del 2006).

A parte le motivazioni di merito che hanno spinto gli elettori al voto, e su cui difficilmente è possibile esprimere un giudizio che esuli dall'aspetto politico, la domanda che più spesso è stata posta tramite messaggio al nostro canale Facebook è "Perché si è dovuto procedere al referendum confermativo?".

Proveremo di seguito a rispondere alla vostra domanda.

Presentato l’8 aprile 2014 e approvato in via definitiva il 12 aprile 2016, il testo della legge di revisione della Costituzione è stato approvato dopo 2 anni, 3 letture da entrambi i rami e 6 approvazioni per decretare il testo finale.

L'art. 138 della Costituzione (quello che il Governo Letta tentò invano di modificare nell'estate del 2013) prevede:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti
".

In seconda deliberazione il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un'astensione (57% del totale di 315), mentre la Camera dei Deputati lo ha approvato con 361 voti favorevoli e 7 voti contrari (anche qui il 57% del totale di 630). Quindi, entrambe le Camere, hanno approvato il testo, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti ma non raggiungendo i 2/3 previsti dall'art. 138.

Per questo motivo l''Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione ha dichiarato (con l'ordinanza del 6 maggio 2016) conformi alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 quattro distinte richieste di referendum sul testo di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 presentate presso la cancelleria della Corte di Cassazione:

  • il 19 aprile 2016 dai deputati Occhiuto ed altri;
  • il 20 aprile 2016 dai senatori Crimi ed altri;
  • il 20 aprile 2016 dai deputati Rosato ed altri;
  • il 3 maggio 2016 dai senatori Zanda ed altri.

Con la medesima ordinanza è stata dichiarata la legittimità del seguente quesito referendario: "Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del tilo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?".

Successivamente, con l'ordinanza del 4 agosto 2016, l'Ufficio centrale per il referendum ha ammesso, con il medesimo quesito, anche la richiesta di referendum presentata dal prescritto numero di elettori il 14 luglio 2016. Quindi, con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 è stato indetto il referendum popolare confermativo previsto dall'art. 138 della Costituzione, emanato a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia.

Il resto è storia recente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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