Ritardi nei pagamenti: In vigore le modifiche introdotte dalla legge europea 2018

È entrata in vigore il 26 maggio 2019 la la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del...

27/05/2019

È entrata in vigore il 26 maggio 2019 la la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018".

Tra le novità la sostituzione dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti sui ritardi nei pagamenti negli appalti, taglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi, novità per le qualifiche professionali, ampliamento delle competenze per gli agenti immobiliari, sfalci e potature esclusi dalla nozione di rifiuto.

L'articolo 5 del provvedimento sostituisce interamente l’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.

La modifica fa seguito all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici (leggi articolo). La direttiva 2011/7/UE, all’articolo 4, comma 3 lettera a), punto iv), prescrive che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono.

Il nuovo testo dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici si articola in 4 commi.

Il comma 1 attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla sua adozione.

Il comma 2 si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante pubblica, attraverso il collaudo o la verifica di conformità, acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera.

Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo.

Nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore.

Il comma 4 disciplina - viceversa - le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con due requisiti:

  • uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle conseguenze del ritardo;
  • uno di proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10 per cento dell’ammontare totale netto.

In allegato il testo della legge 3 maggio 2019, n. 37 unitamente al testo del Codice dei contratti aggiornato con le modifiche introdotte dalla citata legge n. 37/2019; in allegato, anche, il testo a fronte dell’articolo 113-bis del Codice dei contratti con la precisazione che nella colonna di sinistra è riportato il previgente testo dell’articolo 113-bis mentre nella colonna di destra il testo dello stesso articolo così come modificato dalla legge n. 37/2019.

La  legge europea 2018 contiene 22 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e per far fronte a procedure di infrazione. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

  • libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-7);
  • giustizia e sicurezza (capo II, articolo 8);
  • trasporti (capo III, articoli 9 e 10);
  • fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 11-14);
  • diritto d'autore (capo V, articolo 15);
  • tutela della salute umana (capo VI, articoli 16 e 17);
  • ambiente (capo VII, articoli 18-21).

Completa il disegno di legge l'articolo 22, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, inserito nel capo VIII, rubricato "Altre disposizioni".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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