Rottamazione cartelle esattoriali: Durc e attestazione regolarità Contributiva

“Non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla ...

02/03/2017

“Non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. È questo che si legge nel messaggio n. 824 che l’INPS ha pubblicato il 24 gennaio scorso in riferimento alla possibilità del rilascio del Durc per i soggetti giuridici che abbiano presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione (Rottamazione delle cartelle), di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 193/2016.

Nello stesso messaggio è, anche, precisato che “Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni contemplate nella previsione di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di “rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti”.

Secondo l'INPS, pertanto, la dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una mera dichiarazione di intenti da parte del contribuente, non idonea a poter consentire la dichiarazione di regolarità contributiva da parte degli Istituti, che potrà avvenire solo dopo l’ammissione alla definizione agevolata stessa e con il pagamento della prima rata, in linea con quanto disposto dall’art. 3, co. 2 lett. a) del decreto ministeriale sul Durc. In relazione, poi, ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 193/2016, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.

In allegato il messaggio n. 824 dell’INPS.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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