SBARRAMENTI DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sardegna del 8 novembre 2007, n. 35 parte I e II la Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 12 recante ...

14/11/2007
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sardegna del 8 novembre 2007, n. 35 parte I e II la Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 12 recante le “Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna”.

La legge è finalizzata, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a conoscere e regolare l’accumulo e l’uso della risorsa idrica in tali opere.
Le presenti norme si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Sono esclusi:
  • a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ovvero dell’Assessorato regionale dell’industria;
  • b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;
  • c) i bacini utilizzati per l’accumulo di reflui zootecnici.
La Normativa tecnica di attuazione è contenuta nell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, e prevede:
  • a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
  • b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;
  • c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni;
  • d) la vigilanza sui lavori di costruzione;
  • e) il collaudo e l’esercizio dell’opera;
  • f) la disciplina relativa all’autorizzazione e alla prosecuzione dell’esercizio per le opere esistenti.
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