Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: dietrofront su Appalto integrato e Incentivi alla progettazione per i tecnici della P.A.?

Incentivi alla progettazione si, incentivi alla progettazione no. Appalto integrato si, appalto integrato no. Era più o meno così che cominciava un articolo ...

16/05/2019

Incentivi alla progettazione si, incentivi alla progettazione no. Appalto integrato si, appalto integrato no. Era più o meno così che cominciava un articolo di qualche giorno fa in cui si faceva presente la difficoltà della macchina amministrativa nel ritrovarsi provvedimenti che cambiano continuamente. Ed è così che commentiamo il dietrofront del Parlamento ad alcune delle modifiche più "importanti" apportate e già in vigore dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Stiamo parlando delle norme inserite nello Sblocca Cantieri che hanno fatto ritornare nel mondo degli appalti pubblici l'incentivo del 2% alla progettazione per i tecnici della pubblica amministrazione (art. 1, comma 1, lett. aa)) e l'appalto integrato (art. 1, comma 1, lett. ll)), su cui il Parlamento ha deciso un secco dietrofront anticipato dallo stesso relatore del decreto Agostino Santillo durante il convegno sullo Sblocca Cantieri svolto nei giorni scorsi presso la sede dell’ANCE di Roma.

Siamo molto soddisfatti - ha commentato il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo - che il Sen. Santillo abbia accolto e condiviso i dubbi di Fondazione Inarcassa in tema di reintroduzione dell’incentivo ai dipendenti pubblici e appalto integrato. Queste misure infatti, come più volte ripetuto, vanno a discapito della dignità professionale di architetti e ingegneri liberi professionisti, svilendone sia il ruolo sia la qualità del loro lavoro. Ci auguriamo che queste proposte di modifica trovino nei prossimi giorni anche la convergenza delle commissioni così da garantire ai nostri professionisti un decreto più efficace”.

Occorre - ha concluso Comodo - che ai nostri colleghi della pubblica amministrazione siano pienamente riconosciuti i ruoli di programmazione e controllo, in un quadro di valorizzazione delle loro competenze professionali”.

Ricordiamo che l'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A. è tornato grazie all'art. 1, comma 1, lett. aa) dello Sblocca Cantieri che ha modificato l’art. 113, comma 2 del Codice dei contratti in questo modo:

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Per quanto concerne, invece, l'appalto integrato, l’art. 1, comma 1, lett. ll) del Decreto Sblocca Cantieri ha previsto la modifica dell’art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, inserendo dopo il primo periodo, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto". In questo modo, quindi, il divieto di appalto integrato previsto dall'art. 59 non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Ciò vuol dire che l’appalto integrato potrà sarà libero fino al 2021.

Ricordiamo che l’art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice prevede che “E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”.

Restiamo in attesa di capire cosa succederà al Codice dei contratti in sede di conversione in legge dello Sblocca Cantieri. Certamente si prevedono giorni di passione che coinvolgeranno i diversi schieramenti su questi due fronti. Concludiamo affermando, ancora una volta, che se c'è una cosa di cui i lavori pubblici in Italia non hanno bisogno è questo continuo clima di incertezza.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata