Scambio sul posto: dal GSE le Regole Tecniche per il calcolo del contributo dal 2013

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha informato la pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, d...

11/07/2013
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha informato la pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, delle Regole Tecniche per la disciplina dello scambio sul posto, inerenti la determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall'anno 2013.

In particolare, le Regole tecniche si applicano già a partire del 2013 e, come indicato dal GSE, le principali novità introdotte riguardano:
  • i flussi informativi: è stato eliminato il flusso informativo proveniente dalle società di vendita in quanto il contributo in conto scambio è erogato a partire dalle informazioni trasmesse esclusivamente dai gestori di rete (anagrafica degli impianti di produzione e consumo, misure di energia elettrica immessa e prelevata);
  • la standardizzazione del corrispettivo unitario in conto scambio: il corrispettivo viene determinato e pubblicato annualmente dall'Autorità;
  • il contributo in conto scambio da erogare in acconto: i parametri per la determinazione dell'acconto per l'anno 2013 sono stati rivisti alla luce dell'analisi svolta sui dati storici relativi ai profili di scambio.

Nello specifico i criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio riguardano:
  • la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio (contributo Cs) a conguaglio su base annuale solare;
  • la determinazione e la regolazione periodica del contributo in conto scambio in acconto;
  • i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

Come previsto dall'art. 27, comma 4 della legge n. 99/09 e dall'art. 355, comma 7, del decreto legislativo n. 66/10, la disciplina dello scambio sul posto è da applicare anche in assenza del vincolo della coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo per i seguenti utenti dello scambio sul posto (USSP):
a) i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo previo mandato), nel caso in cui gli impianti ammessi allo scambio sul posto, di potenza fino a 200 kW, siano di proprietà dei medesimi Comuni;
b) il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo previo mandato), nel caso in cui gli impianti ammessi allo scambio sul posto, di potenza anche superiore a 200 kW, siano realizzati su siti di proprietà del demanio dello Stato.

Le Regole tecniche messe a punto definiscono:
  • i flussi informativi con i gestori di rete;
  • la struttura dei corrispettivi regolati;
  • i modelli di calcolo per la determinazione del contributo in conto scambio Cs;
  • gli indicatori relativi al servizio di scambio sul posto.

A cura di Gabriele Bivona
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