Sconto sul premio Inail: termini in scadenza

Con l'allegata nota n. 9262/10, l'Inail ha confermato che, in attesa che il provvedimento legislativo contenente la delibera n. 79/10 dell'Istituto sia pubbl...

24/01/2011
Con l'allegata nota n. 9262/10, l'Inail ha confermato che, in attesa che il provvedimento legislativo contenente la delibera n. 79/10 dell'Istituto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle Modalità applicative delle tariffe dei premi (M.A.T), devono essere presentate entro il 31 gennaio 2011.

In merito alla citata delibera, riguardante la riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, che prevede in particolare una riarticolazione degli sconti a cui possono accedere le imprese, viene ricordato, altresì, che un ulteriore elemento di novità sarà quello relativo allo slittamento del termine per presentare le istanze al 28 febbraio di ciascun anno, nonché l'eliminazione dei riferimenti specifici alla tipologia di intervento da adottare ai fini della prevenzione.

Nel far riserva di fornire tempestivamente le indicazioni relative alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto, che modificano le attuali disposizioni previste dall'art. 24 del MAT, l'Inail rende noto che, allo stato attuale, restano valide le modalità di applicazione al momento in vigore.

Pertanto, le imprese che si trovino in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi, con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro e che abbiano effettuato, nell'anno precedente a quello in cui si richiede la riduzione, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella sezione A del modulo di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli elencati nelle restanti sezioni, di cui almeno uno nell'ambito della formazione e della informazione dei lavoratori, possono richiedere la riduzione del premio, pari al 5% per le imprese con un numero di dipendenti anno fino a 500 e pari al 10% per le imprese sotto tale soglia.

Fonte: ANCE
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