Semplificazione paesaggistica: Friuli e Sardegna recepiscono il Dpr 31/2017

Successivamente all’entrata in vigore il 6 maggio scorso del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 rubricato “Regolamento recante individuazione degli interventi es...

16/05/2017

Successivamente all’entrata in vigore il 6 maggio scorso del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 rubricato “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, due regioni a statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna hanno recepito il D.P.R. n. 31/2017.

Il Friuli Venezia Giulia per fare entrare in vigore il citato D.P.R. ha utilizzato un comunicato nel quale si precisa che:

  • ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.P.R. n. 31/2017, dalla data di entrata in vigore del Dpr (6 aprile 2017) e fino all’approvazione della nuova disciplina regionale attuativa del Dpr 31/2017 continuano a trovare applicazione le norme attualmente vigenti contenute nel D.PReg 149/2012;
  • ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.P.R. n.  31/2017, gli interventi esclusi dall’’autorizzazione paesaggistica indicati nell’Allegato A trovano immediata applicazione anche nella Regione Friuli Venezia Giulia;
  • ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. n.  31/2017, sono fatti salvi gli accordi di collaborazione già stipulati dalla Regione con il Ministero dei beni culturali.

La Sardegna, invece, ha approvato la Legge Regionale 9/2017 che modificando la precedente LR 28/1998, recepisce nella sua interezza il D.P.R. n. 31/2017, sia, nella parte relativa all’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi dell’Allegato A sia nella parte relativa al procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di lieve entità.

Ricordiamo che il recepimento del più volte citato D.P.R. n. 31/2017 nelle regioni a statuto speciale viaggia su due binari e per quanto concerne le opere di cui all’Allegato A per le quali è esclusa qualsiasi autorizzazione abbiamo avuto modo già di precisare (leggi notizia) che non è necessario alcun recepimento regionale ma soltanto una presa d’atto mentre per quanto concerne le opere di cui all’Allegato B la possibilità di utilizzare le semplificazioni introdotte dal provvedimento nazionale passa attraverso un esplicito recepimento da parte delle regioni a statuto speciale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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