Servizi di ingegneria e architettura: Non solo ai professionisti

Partecipazione alle gare anche di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura

di Redazione tecnica - 13/04/2021

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura l’1 aprile 2021 il Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"; il provvedimento approvato è stato trasmesso, al Senato dove è in corso l’esame da parte della 14a Commissione Permanente (Politiche dell’Unione europea).

Testo approvato con modifiche ed integrazioni

L’originario testo è stato approvato dalla Camera dei Deputati con modifiche ed integrazioni e nel dettaglio sono state introdotte alcune modifiche all’articolo 8 rubricato “Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273” con cui vengono modificati alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici di cui D.Lgs. 50/2016, al fine di adeguarlo a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273 (leggi articolo).

Norme riguardanti l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta al comma 1 dell’art. 8 in esame, la lettera a), che modifica l’art. 46 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/16) in cui sono elencati i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Gli articoli 45 e 46 del Codice dei contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici, all’art. 45, definisce, in via generale, la nozione di operatore economico ammesso a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, mentre all’art. 46 elenca per i servizi di architettura e di ingegneria gli operatori economici ammessi alle procedure di appalto.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE (gruppi europei di interesse economico), raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnicoamministrative e studi di fattibilità’ economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Elenco degli Operatori economici integrato con altri soggetti

La norma in esame aggiunge nel suddetto elenco degli operatori economici, previsto dall’art. 46, comma 1, la lettera d-bis), che prevede la partecipazione alle procedure di appalto anche di “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”. Conseguentemente, si interviene altresì sulla lettera e) dell’art. 46, al fine di introdurre tali nuovi soggetti tra quelli ammessi nei raggruppamenti temporanei.

Viene inoltre sostituito il comma 2 dell’art. 46, al fine di consentire anche a tali soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura di poter partecipare alle procedure di appalto, con il solo possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal bando di gara, per un determinato periodo.

Il comma 2 dell’art. 46 specifica che, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Corte di Giustizia UE 11/06/2020 C-219/19

L’intervento in commento richiama quanto recentemente deciso dalla Corte di giustizia UE, che nella sentenza dell'11 giugno 2020, C‑219/19 (leggi articolo) ha stabilito che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

Il testo del disegno di legge approvato dalla Camera

In allegato il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

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