Servizi di Architettura e di Ingegneria: decreto Parametri non vincolante

Nonostante il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) sia stato sufficientemente chiaro, sebbene una norma di rango secondario non possa andare contro...

20/09/2016

Nonostante il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) sia stato sufficientemente chiaro, sebbene una norma di rango secondario non possa andare contro una di rango primario e benché le linee guida relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria non abbiano carattere di natura vincolante, negli ultimi giorni alcuni quotidiani (specializzati e non) hanno affermato che tali linee guida prevedrebbero l'obbligo di utilizzo delle tabelle del decreto per determinare gli onorari di ingegneri e architetti.

Niente di più falso, facciamo un riepilogo della normativa e di quanto scritto dall'ANAC all'interno delle Linee guida sui servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

L'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) recita:

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.

Fino all'emanazione del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (Gazzetta Ufficiale 27/07/2016, n. 174), le S.A. hanno potuto continuare ad utilizzare il vecchio decreto Parametri (D.M. n. 143/2013). Successivamente all'entrata in vigore del D.M. 17/06/2016 (ovvero il 27/07/2016, data di pubblicazione in Gazzetta), le S.A. hanno avuto la possibilità di utilizzare tali parametri per dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.

Lo stesso D.M. 17/06/2016 ha fugato ogni dubbio interpretativo confermando all’articolo 1, comma 3 la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell'applicazione dei nuovi corrispettivi. Viene, infatti, affermato:

3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Le stesse Commissioni parlamentari, attraverso una lettera inviata al Presidente dell’ANAC da parte dei due presidenti delle Commissioni parlamentari competenti Ermete Realacci (Ambiente della Camera) ed Altero Matteoli (Lavori pubblici del Senato) sulle 5 Linee guida sul Responsabile unico del procedimento, sui servii di architettura e di ingegneria, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, sugli affidamenti sotto soglia e sui commissari di gara, hanno proposto di valutare la possibilità che l’utilizzo delle tabelle del decreto come riferimento per la determinazione dei corrispettivi negli affidamenti sia reso il più possibile vincolante, per evitare eccessive sperequazioni (leggi articolo). Richiesta interessante ma poco opportuna perché, ricordiamo, che le linee guida ANAC sui SIA, non essendo vincolanti, non possono fare nulla su questo argomento che, di contro, andrebbe affrontato in sede di correttivo al D.Lgs. n. 50/2016.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel suo parere alle linee guida ANAC, ha affermato che "l’Autorità ha operato nella giusta direzione di non estendere regole e principi fissati dal Codice oltre gli ambiti di applicazione definiti dalla norma primaria, o al contrario di formulare interpretazioni o ricostruzioni del quadro normativo in funzione disapplicativa dello stesso, anche contravvenendo alle richieste degli stakeholders in sede di consultazione pubblica" (leggi articolo).

Nel documento definitivo, recentemente approvato dall'ANAC (leggi articolo), al cap. III (Indicazioni operative) sulla determinazione del corrispettivo (par. 2) viene riportato:

2.1. Per quanto riguarda la prima operazione (n.d.r. determinazione del corrispettivo da porre a base di gara), fino a quando, in attuazione del disposto di cui all’art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.
2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.

L'unico obbligo per ANAC, dunque, è quello di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara e di far riferimento al D.M. 17/06/2016 per il quale NON esiste l'obbligo ma solo una possibilità che le S.A. possano usare i corrispettivi quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Purtroppo la situazione è questa e non è certamente delle migliori considerando che tale situazione aleatoria nella determinazione dei corrispettivi non è assolutamente idonea al rispetto della trasparenza e della concorrenza perché in questo modo sarà semplice pilotare la determinazione del corrispettivo affinché l’importo possa essere sotto la soglia dei 40.000 Euro, compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria o al di sopra ella soglia comunitaria, alterando, di fatto, il sistema di affidamento.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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