Servizi di architettura e ingegneria: le P.A. non rispettano i parametri del D.M. 31/10/2013, n. 143

Le pubbliche amministrazioni non utilizzano il decreto Parametri-bis per la determinazione degli importi da porre a base d'asta nei servizi di architettura e...

19/03/2014
Le pubbliche amministrazioni non utilizzano il decreto Parametri-bis per la determinazione degli importi da porre a base d'asta nei servizi di architettura e di ingegneria. A denunciarlo era già stato il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, nel suo consueto monitoraggio della gare, aveva già rilevato il mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti, del dm sui corrispettivi da porre a base di gara nell'affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

La denuncia è arrivata anche da Inarsid (Sindacato nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani) unitamente alla Rete delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geologi, geometri, dottori agronomi e forestali, chimici, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari) nel corso dell'audizione dell'11 marzo scorso che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sta effettuando per aggiornare alla luce delle novità normative la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 contenente le "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria".

Ricordiamo, infatti, che come previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298), dal 21 dicembre 2013 tutte le gare relative a servizi di architettura e di ingegneria devono riportare importi a base d'asta determinati con l'applicazione dei parametri contenuti nel DM.

Ciò nonostante, a distanza di 3 mesi poche stazioni appaltanti hanno adeguato i loro bandi alle nuove prescrizioni previste dal D.M. n. 143/2013. Inarsind, nella riunione con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ha evidenziato come nel breve periodo trascorso quasi tutte le P.A. nella determinazione dell'importo da porre a base di gara non rispettano i parametri indicati nel D.M. n. 143/2013 e, quindi, non rispettano la Legge.

Sia Inarsind che Rete professioni tecniche, nel corso dell'Audizione, hanno chiesto all'Autorità di effettuare controlli sull'applicazione da parte degli Enti appaltanti del Decreto Ministeriale n. 143/2013 necessario per la corretta determinazione degli importi a base d'asta dei servizi di architettura e di Ingegneria.
Sembrerebbe che le amministrazioni, nella quasi totalità dei casi non applichino il Decreto Ministeriale n. 143/2013 e da un'indagine effettuata dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, gli Enti appaltanti, anche quando dicono di applicare il decreto stesso, non espongono dettagliatamente, così come previsto dall'articolo 264, comma 1, lettera d) del regolamento n. 207/2010, le modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'importo a base d'asta.

Sia Inarsind che la Rete delle Professioni Tecniche hanno ribadito nel corso dell'audizione che è necessario che le nuove linee guida in corso di predisposizione da parte dell'Autorità esprimano chiaramente l'obbligatorietà per la determinazione dell'importo a base d'asta, del rispetto del decreto ministeriale n. 143/2013.

Hanno, anche, aggiunto che è opportuno precisare, nelle stesse linee guida, in riferimento a quanto previsto all'articolo 266, comma 1, lettera c2) del Regolamento n. 207/2010, deve essere espresso chiaramente che, nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le Amministrazioni devono fissare il ribasso massimo in funzione della tipologia di intervento ed, in ogni caso, non superiore al 20 %.

Inarsid ha, poi, aggiunto che occorre pensare, anche, ai ribassi anomali e ai progetti senza qualità, il più delle volte redatti dalle strutture pubbliche. Questi, a consuntivo, costituiscono un aggravio per le Casse pubbliche e un incremento del contenzioso, in quanto è oggi certo che sia venuto meno l'elemento caratterizzante della prima Legge 'Merloni' e di quelle susseguenti: la centralità e importanza del progetto.

A cura di Gabriele Bivona
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