Servizi sanitari e sociali: ANAC propone l'estensione della tracciabilità dei flussi finanziari per le strutture private accreditate

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inviato a Governo e Parlamento un atto di segnalazione (Delibera n. 958 del 7 settembre 2016) con la proposta d...

20/09/2016

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inviato a Governo e Parlamento un atto di segnalazione (Delibera n. 958 del 7 settembre 2016) con la proposta di estendere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate.

Dopo avere definito il modello di servizio sanitario nazionale (SSN) a seguito dal D.Lgs. n. 502/1992 e gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010, l'Autorità ha ricordato che la questione è stata affrontata, in precedenza, dall'Autorità nella determinazione del 7 luglio 2011, n. 4 (paragrafo 4.5.), con la quale si è inteso dare risposta ai numerosi quesiti sorti in ordine all'individuazione dell'ambito di applicazione della Legge.

Nella suddetta determina si prendeva atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale non concorde e si sottolineava che, in ogni caso, dovessero sempre essere tracciate le prestazioni in esame, qualora queste fossero erogate in forza di contratti di appalto o di concessione, così come intesi dal Codice dei Contratti pubblici.

I servizi erogati in regime di accreditamento non sono stati, invece, richiamati nell'ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità, in considerazione dell'espressa esclusione prevista dalla suddetta determinazione n. 4/2011 per i servizi socio-sanitari.

Tanto premesso, l'Autorità ha invitato Governo e Parlamento a verificare se non sia opportuno mutare il suddetto orientamento e ritenere applicabili gli obblighi di tracciabilità anche quando l'acquisizione dei servizi socio-sanitari venga effettuata, per la specialità del settore, con modalità diverse rispetto a quelle disciplinate dalla normativa specifica sui contratti pubblici di matrice europea di cui, in precedenza, il d.lgs. 163/2006 ed ora il d.lgs. 50/2016, anche tenuto conto delle recenti modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 20 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in merito all'estensione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, alle imprese operanti nel settore sanitario, in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.

L'Autorità ha, quindi, ammesso l'esigenza di un rafforzamento delle misure di controllo della spesa con finalità di ordine pubblico anche nel delicato settore dei servizi socio-sanitari gestiti dai privati. Secondo l'ANAC appare certamente opportuno che gli obblighi di tracciabilità siano applicabili anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate, in modo da anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nei flussi finanziari provenienti dagli enti pubblici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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