Sicurezza delle strade: Attuazione della direttiva 2008/96/CE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 dell'8 aprile scorso è stato pubblicato il Deecreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35 recante "Attuazione della direttiva 2008/...

12/04/2011
Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 dell'8 aprile scorso è stato pubblicato il Deecreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35 recante "Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture".
Il decreto in argomento che si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico, detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
A decorrere dall’1 gennaio 2016 la disciplina contenuta nel decreto in argomento si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.

Nel decreto viene precisato che per tutti i progetti di infrastruttura deve essere effettuata, in fase di pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale denominata "VISS", redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà emanare entro il 19 dicembre 2011, per stabilire modalità, contenuti e documenti costituenti la VISS.

Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonché dei progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II al decreto stesso con la precisazione che le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.
Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e della successiva realizzazione dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresì le modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco dei controllori di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto stesso.
Ai corsi di formazione iniziale, della durata non inferiore a centottanta ore, hanno accesso:
  • i soggetti in possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  • i soggetti in possesso di laurea in ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;
  • i soggetti in possesso di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria civile e ambientale.

Fino dell'entrata in operatività dell'elenco dei controllori di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto stesso, lo svolgimento delle attività di controllo della sicurezza stradale, di verifica della classificazione dei tratti stradali, e le ispezioni di sicurezza, di cui agli articoli 4, 5 e 6, è effettuato da soggetti in possesso di titolo di studio precedentemente indicati e riportati nell'articolo 9, comma 3, primo periodo del decreto, iscritti da almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri, nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, in possesso di esperienza di progettazione stradale, analisi di incidentalità, ingegneria del traffico o altre attività inerenti alla sicurezza stradale, documentata dall'avvenuto espletamento delle predette attività relative ad almeno cinque progetti.
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