Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico: serve il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato ricostruisce l’evoluzione della definizione di ristrutturazione edilizia e chiarisce il regime amministrativo della demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico

di Redazione tecnica - 07/05/2024

Dopo oltre un ventennio dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e un centinaio di piccoli e grandi correttivi, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è profondamente cambiato dalla sua versione originale. Benché non sia ancora pronto a rispondere alle rinnovate esigenze sociali (per questo servirebbe una vera riforma) e del patrimonio immobiliare, sono tanti i contenuti del Testo Unico Edilizia che sono stati modificati: dalla definizione degli interventi fino al relativo regime amministrativo.

Demolizione e ricostruzione: la sentenza del Consiglio di Stato

Tra le diverse modifiche, merita un posto in prima fila la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001 che, soprattutto negli ultimi anni, è cambiata più volte.

Molto interessante è la sentenza del Consiglio di Stato 2 maggio 2024, n. 4005 che ripercorre proprio l’evoluzione normativa della definizione di ristrutturazione edilizia, con specifico riferimento sugli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico.

Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente sovrapposto la fattispecie degli “incrementi volumetrici” in ambito di demolizione e ricostruzione della lett. d) del citato art. 3 e la diversa fattispecie di “ampliamento” dei manufatti esistenti contenuta nella successiva lett. e1) del medesimo articolo, relativa alla definizione di nuova costruzione.

Tra le due fattispecie, argomenta l’appellante, non ci sarebbe alcun rapporto di genere e specie, né di regola ed eccezione, in quanto si riferirebbero alla qualificazione di due tipi di intervento edilizio materialmente differenti. Una cosa sarebbe, argomenta l’appellante, demolire ricostruendo l’edificio con volume incrementato (lettera d) al fine di realizzare un manufatto strutturalmente e energeticamente “moderno”, tutt’altra cosa sarebbe aggiungere ad un manufatto esistente un “ampliamento”. Ciò in quanto il legislatore avrebbe voluto distinguere gli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico sub lett. d (certamente più adatti a realizzare i ricercati effetti virtuosi di miglioramento in toto del patrimonio immobiliare preesistente, in termini di complessiva sicurezza e sostenibilità) da quelli diversi, e meno apprezzabili, in cui ci si limita ad ampliare un vecchio edificio esistente con altro volume, limitandosi a consumare ulteriore suolo.

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