Sismabonus 110%: Nel caso di case antisimische l’atto d’acquisto deve esere stipulato entro il 31 dicembre 2021

Necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021

di Redazione tecnica - 04/11/2020

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 2 Novembre 2020, n. 515 avente ad oggetto “Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013. Detrazioni per acquirenti immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare con alienazione successiva al 31 dicembre 2021” precisa che:

  • in riferimento al primo questito (richiesta se si riconosca il Sisma Bonus per acquisto di case antisismiche su tutte le unità immobiliari costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute dopo i successivi 18 mesi), l’Agenzia delle Entrate precisa che affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013, così come integrata dagli articoli 119 e 121 del D.L. n.34 del 2019 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari (vedi circolare n. 24/E del 2020) sia necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021;
  • con riferimento al secondo quesito (richiesta se si riconosca il concetto di variazione volumetrica nella costruzione di due edifici distinti)  l’Agenzia delle Entrate rileva che la qualificazione di un'opera edilizia (quale risultante dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze esercitabili dall’Agenzia stessa in sede di interpello. Occorre, tuttavia, evidenziare che la disposizione normativa di cui all'articolo 16, comma 1-septies del citato decreto legge n. 63 del 2013, prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".  La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (Vedi circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020);
  • con riferimento alla detrazione relativa alla realizzazione del box auto (quesito numero 3), l’Agenzia delle Entrate fa presente che nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, l'articolo 16-bis del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico ivi indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, i chiarimenti di prassi resi in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio devono ritenersi validi anche con riguardo agli interventi ammessi al cd. sisma bonus;
  • con riferimento alla detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile (cosiddetto "bonus mobili") disciplinata dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 (quesito numero 4) l’Agenzia delle Entrate fa presente che tale agevolazione è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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