Sismabonus, competenze di legge e competenze di coscienza

“Una volta di più saranno i cittadini delle regioni colpite dal sisma a pagare le conseguenze delle modifiche apportate al “Sismabonus” relativo alla classif...

24/03/2017

Una volta di più saranno i cittadini delle regioni colpite dal sisma a pagare le conseguenze delle modifiche apportate al “Sismabonus” relativo alla classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché alle modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. La scomparsa del riferimento ai titoli di studio in ingegneria o architettura necessari per esercitare queste prestazioni e di una chiara definizione delle professionalità deputate a volgerle, lasciano spazio ad una generica estensione di competenze molto poco chiara e che causerà sicuramente controversie e contenziosi  che saranno di intralcio alle attività di ricostruzione”.

Dopo gli Ingegneri (leggi articolo), anche il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori è intervenuto in merito alla recente modifica dell’articolo 3, comma 1 e gli allegati A e B del decreto 28 febbraio 2017, n. 58 recante "Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegati. Modifiche all'articolo 3 del Decreto Ministeriale numero 58 del 28/02/2017".

Ricordiamo, infatti, che nella sua prima versione il decreto prevedeva che "L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza". Successivamente, il Ministro ha ritenuto correggere l'articolo 3, comma 1 del decreto eliminando ogni riferimento esclusivo ad Architetti e Ingegneri e al DPR n. 328/2001, ma lasciando solo il riferimento agli Ordini professionali e aggiungendo i Collegi.

Stupisce - afferma Giuseppe Cappochin, Presidente del CNAPPC - come non si tenga in alcun conto del “principio regolatore” che deve sempre sovrintendere all’esercizio delle competenze dei vari Ordini professionali e che, in ambito sismico, come si legge nel Parere del Consiglio di Stato 2539/2015 del 4.9.2015, viene ribadito essere ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità”.

Migliorare la sicurezza statica o adeguare alla normativa vigente gli edifici esistenti in zona sismica - continua Cappochin - richiede  necessariamente valutazioni complesse sulle strutture e sulla loro risposta alle azioni sismiche, valutazioni che - solo chi possiede adeguate competenze e professionalità, come architetti ed ingegneri - può effettuare”.

E’ quindi improcrastinabile - afferma il Presidente del CNAPPC - varare una nuova e specifica normativa, precisando quali attività relative al “Sismabonus” rientrino nelle competenze delle rispettive categorie professionali per non lasciare adito a fraintendimenti e dare spazio a dubbi interpretativi”.

Sia chiaro - conclude il Presidente degli architetti italiani - questa posizione non è espressione di una chiusura corporativa, ma è una diretta assunzione di responsabilità nei confronti  dei cittadini colpiti dal terremoto -  che guardano alla ricostruzione come  ad un fondamentale momento di ripartenza -  e un preciso dovere di tutela dell’ interesse pubblico”.

Sull'argomento non ho avuto ancora modo di intervenire ma rimedierò subito. Quella delle competenze professionali in ambito tecnico è una bagarre che ha investito il nostro Paese in modo massiccio da quando il mercato si è ridotto e il numero di professionisti è aumentato. Ad oggi esiste una normativa copiosa, ridondante e troppo spesso complicata che ha fatto nascere volontariamente o involontariamente dissapori e attriti tra le diverse categorie professionali. Una cosa sicura, però, è che quello delle competenze professionali non può e non deve essere un argomento che può essere risolto tramite un decreto ministeriale ma altresì affrontato con norme di rango superiore e testi unici. Concludo con una frase dell'illustre e saggio (un po' meno calcisticamente) Prof. Edoardo Cosenza "Ci sono le competenze di Legge e le competenze della propria coscienza.... Alla fine dovrebbe valere il minimo delle due".

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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